Risoluzione n. 167 del 12/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 167/E del 12 luglio 2007 chiarisce che, nel caso di un immobile composto da un'unità abitativa e due pertinenze, il limite di spesa di 48.000 euro per la detrazione del 36% si riferisce all'unità abitativa con le pertinenze unitariamente considerate, senza autonomi limiti per presunte parti comuni. Precisa inoltre che l'indicazione del costo della manodopera non è obbligatoria nella fattura di acconto ma lo è nel saldo, e che per il coniuge convivente è sufficiente la trasmissione del modulo da parte di uno solo dei beneficiari, con indicazione del relativo codice fiscale in dichiarazione.
Chiarimenti sulla detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie su unità abitative e pertinenze
Detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie: limite di spesa, fatture e adempimenti
La risoluzione esamina alcuni profili applicativi della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento a un immobile di esclusiva proprietà della moglie, composto da un'unità abitativa e da due pertinenze accatastate separatamente. L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul limite di spesa, sulla ripartizione dei costi, sulla nozione di parti comuni, sull'indicazione del costo della manodopera in fattura e sugli adempimenti del coniuge convivente che partecipa alle spese.
Quadro normativo richiamato
L'Agenzia richiama la proroga operata dalla legge finanziaria 2007 dell'agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente nella detrazione del 36% delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, entro il limite di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Il beneficio riguarda gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, della legge n. 457/1978, con differenziazione tra:
- lettere a), b), c), d) per i lavori sulle parti comuni;
- lettere b), c), d) per i lavori sulle singole unità.
Viene inoltre richiamato l'obbligo, introdotto e confermato dalla normativa richiamata nella risoluzione, di indicare in fattura il costo della manodopera, pena il diniego dell'agevolazione.
Limite di spesa per il beneficio fiscale
L'Agenzia chiarisce che il limite di 48.000 euro, dal 1° ottobre 2006, va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi, indipendentemente dal numero dei soggetti aventi diritto alla detrazione.
Nel caso esaminato, tuttavia, la situazione concreta porta a una diversa conclusione rispetto all'impostazione prospettata dall'istante: poiché l'immobile è di esclusiva proprietà della moglie e consiste in un'unità abitativa con due pertinenze, il limite di 48.000 euro deve essere considerato unitariamente per l'unità abitativa e le pertinenze. L'Agenzia richiama a supporto la risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007, secondo cui il limite di 48.000 euro va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Ne consegue che:
- il coniuge convivente e il proprietario hanno diritto alla detrazione solo se la spesa è effettivamente sostenuta da ciascuno;
- il limite complessivo di 48.000 euro va ripartito in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, se non sopportate in uguale misura.
Ripartizione dei costi tra le singole unità immobiliari
Il secondo quesito dell'istante, relativo al criterio di imputazione dei costi alle singole unità immobiliari per spese comuni a tutte e tre le porzioni dell'immobile, viene sostanzialmente assorbito dalla risposta sul limite unitario di spesa.
L'Agenzia esclude la necessità di imputare i costi dell'intervento alle singole unità immobiliari, ossia all'unità abitativa e alle due pertinenze, proprio perché il riferimento agevolativo è unitario e non frazionabile nei termini prospettati dal contribuente.
Interventi su presunte parti comuni dell'edificio
In merito al quesito sui lavori sulle parti comuni, l'Agenzia afferma che nel caso concreto non esiste un autonomo limite di spesa riferibile a parti comuni.
Pur richiamando l'orientamento secondo cui il concetto di parti comuni non richiede necessariamente una pluralità di proprietari, viene precisato che esso presuppone comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso esaminato, l'edificio è costituito soltanto da:
- un'unità abitativa;
- relative pertinenze.
Pertanto non vi sono elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni" e non è possibile applicare un autonomo limite di spesa per tali interventi.
Fattura di acconto e indicazione del costo della manodopera
Quanto alla fattura di acconto per lavori non ancora eseguiti, l'Agenzia richiama la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, secondo la quale il costo della manodopera può essere indicato come dato complessivo, senza necessità di dettagliare i singoli dipendenti impiegati. La circolare precisa anche che il costo da indicare comprende sia la manodopera direttamente impiegata sia quella utilizzata da appaltatori o subappaltatori.
Sul punto specifico, viene affermato che l'assenza dell'indicazione del costo della manodopera nella fattura di acconto non comporta decadenza dall'agevolazione, purché tale costo sia indicato nella fattura emessa a saldo. In quest'ultima deve essere riportato il costo complessivo della manodopera relativa all'intera esecuzione dei lavori, comprensiva anche di quella impiegata da eventuali subappaltatori.
Adempimenti del coniuge convivente
Per quanto riguarda il coniuge convivente che partecipa alle spese, l'Agenzia richiama la risoluzione n. 184/E del 2002. Viene precisato che, se i soggetti che intendono avvalersi del beneficio sono più di uno, è sufficiente che uno solo trasmetta il modulo previsto.
Il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve poi indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la trasmissione.
Conclusione operativa
La risoluzione, in sintesi, stabilisce che nel caso descritto:
- il limite agevolabile è quello di 48.000 euro riferito unitariamente all'unità abitativa con le pertinenze;
- non si applica un ulteriore plafond per le presunte parti comuni;
- il costo della manodopera non è richiesto nella fattura di acconto, ma deve comparire nel saldo;
- il coniuge convivente può fruire della detrazione seguendo gli adempimenti previsti, con la trasmissione del modulo da parte di uno solo dei beneficiari e l'indicazione del relativo codice fiscale in dichiarazione.
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