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Risoluzione

Risoluzione n. 164 del 11/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quali codici ATECOFIN siano riferibili all’installazione e alla manutenzione di impianti di allarme e quando si applichi il reverse charge nei subappalti del settore edile. Conferma il reverse charge per l’installazione resa in subappalto nell’ambito della sezione F ATECOFIN, mentre lo esclude per le prestazioni rese nell’ambito di una mera cessione di beni con posa in opera.

Interpretazione del reverse charge nei subappalti per installazione e manutenzione di impianti di allarme

Interpretazione del reverse charge per installazione e manutenzione di impianti di allarme

La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006, che ha modificato l’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di inversione contabile. Il caso riguarda un’impresa che svolge attività di installazione e manutenzione ordinaria di impianti di allarme e chiede chiarimenti sia sulla classificazione ATECOFIN sia sull’applicazione del reverse charge nei rapporti di subappalto.

Quesiti posti dal contribuente

Il contribuente richiede chiarimenti su tre profili:

  • quali codici ATECOFIN debba utilizzare per le attività svolte;
  • se l’attività di manutenzione in subappalto sia esclusa dal reverse charge;
  • se il reverse charge operi o meno quando l’installazione sia svolta per conto di una società installatrice, oppure per conto di una società produttrice che vende direttamente al cliente finale con posa in opera.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che:

  • il codice ATECOFIN per l’installazione di impianti di allarme sia il 45.31.0;
  • il codice ATECOFIN per la manutenzione ordinaria sia il 31.62.2;
  • la manutenzione in subappalto non rientri nel reverse charge perché non inclusa nella sezione F della tabella ATECOFIN;
  • il reverse charge si applichi all’installazione eseguita per conto di una società installatrice che abbia ricevuto l’appalto dal cliente finale;
  • il reverse charge non si applichi quando l’installazione sia eseguita per conto di una società produttrice che ceda l’impianto al cliente finale con posa in opera, poiché in tal caso vi sarebbe cessione di beni e non appalto/subappalto.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama:

  • l’art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007;
  • l’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito, che prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore;
  • la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, che chiarisce che i destinatari della disciplina vanno individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile;
  • la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, che precisa che il reverse charge si applica quando il rapporto contrattuale intercorre tra appaltatore e subappaltatore entrambi operanti nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN.

Criterio di individuazione delle attività rilevanti

Per delimitare le prestazioni assoggettabili al reverse charge, la risoluzione afferma che occorre fare riferimento alla tabella ATECOFIN 2004 e alle relative note esplicative. Se la prestazione del subappaltatore è riconducibile ai codici della sezione F, essa è considerata svolta nel settore edile e, ricorrendone gli altri presupposti, soggetta a inversione contabile.

Codici ATECOFIN e qualificazione delle attività

In relazione alla classificazione dell’attività, l’Amministrazione precisa che la scelta del codice dipende da valutazioni di fatto e quindi esula dalle proprie competenze specifiche. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite:

  • l’attività di installazione di impianti di allarme su edifici può essere ricondotta al codice ATECOFIN 45.31.0;
  • tale codice comprende l’installazione di impianti elettrici e tecnici, tra cui i sistemi di allarme antifurto;
  • le note esplicative della classificazione includono nella sezione F anche le riparazioni relative agli impianti e alle opere della medesima sezione;
  • la manutenzione viene considerata assimilabile alla riparazione;
  • il codice ATECOFIN 31.62.2 si riferisce invece al montaggio e alla riparazione di impianti di allarme non riconducibili alla sezione F.

Reverse charge per la manutenzione in subappalto

La risoluzione non esclude in modo generale la manutenzione dal reverse charge. Al contrario, afferma che, poiché le note esplicative includono nella sezione F anche le riparazioni e poiché la manutenzione è assimilabile alla riparazione, l’attività può rientrare nell’ambito rilevante se è riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN. Ne deriva che la verifica deve essere compiuta in concreto sulla base della classificazione dell’attività e del rapporto contrattuale.

Installazione eseguita per conto di una società installatrice

Per l’attività di installazione eseguita per conto di una società che svolge a sua volta attività di installazione e che ha ricevuto l’incarico dal cliente finale, la risoluzione concorda con il contribuente: in tale ipotesi il reverse charge si applica, trattandosi di un rapporto tra appaltatore e subappaltatore nell’ambito di attività riconducibili alla sezione F.

Installazione eseguita per conto di una società produttrice con posa in opera

Diversa è l’ipotesi in cui l’attività sia svolta per conto di una società produttrice di impianti di allarme che li venda direttamente al cliente finale con installazione. In questo caso, ai fini del regime applicabile, occorre verificare la natura giuridica del rapporto tra produttore/fornitore e cliente finale, poiché il reverse charge opera solo se la prestazione di installazione è resa nei confronti di un appaltatore.

La risoluzione richiama il principio secondo cui la distinzione tra vendita e appalto dipende dalla causa contrattuale e dal complesso delle pattuizioni. Se l’operazione ha come scopo principale la cessione di un bene e l’opera serve soltanto ad adattarlo alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera. In tale ipotesi la prestazione di montaggio resa al fornitore resta esclusa dal reverse charge.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conclude che:

  • l’installazione di impianti di allarme su edifici può essere ricondotta, in linea generale, al codice ATECOFIN 45.31.0;
  • il codice 31.62.2 riguarda il montaggio e la riparazione di impianti di allarme non riconducibili alla sezione F;
  • il reverse charge si applica all’installazione eseguita in subappalto nell’ambito della sezione F, quindi anche nel caso di prestazioni rese per conto di una società installatrice che abbia ricevuto l’appalto dal cliente finale;
  • il reverse charge non si applica quando l’installazione sia resa per conto di una società produttrice che effettui una cessione di beni con posa in opera al cliente finale, poiché in tal caso manca il presupposto del subappalto rilevante ai fini dell’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

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