Risoluzione n. 169 del 12/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà di Poste Italiane S.p.A. rientrano, in linea di principio, nella tassazione separata ex art. 19, comma 2, Tuir. Tuttavia, poiché l’atto che avvia concretamente la procedura di esodo ha data certa successiva al 4 luglio 2006, non si applica il regime transitorio previsto per mantenere la vecchia agevolazione dell’abrogato comma 4-bis dell’art. 19 Tuir.
Trattamento fiscale degli assegni straordinari di sostegno al reddito per il personale Poste Italiane S.p.A.
Trattamento fiscale degli assegni straordinari di sostegno al reddito per Poste Italiane S.p.A.
La risoluzione esamina il regime tributario applicabile agli assegni straordinari erogati ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A. nell’ambito del Fondo di solidarietà istituito per il sostegno al reddito e per agevolare gli esodi. Il chiarimento si concentra sul coordinamento tra la disciplina del Fondo e le modifiche apportate all’art. 19 del Tuir dal d.l. n. 223 del 2006.
Quesito posto dall’ente istante
L’ente chiede quale sia il corretto trattamento fiscale degli assegni straordinari di sostegno al reddito, considerando che:
- il Fondo di solidarietà è stato istituito il 31 gennaio 2006;
- il D.I. 1° luglio 2005, n. 178 prevede, all’art. 9, comma 8, l’applicazione delle ritenute di legge secondo l’allora art. 17, comma 4-bis, del Tuir, oggi art. 19;
- tale comma 4-bis è stato abrogato dall’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. L’ente segnala inoltre che Poste Italiane S.p.A. ha comunicato l’avvio della procedura di esodo con decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1° gennaio 2007.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’ente ritiene che gli assegni straordinari debbano essere qualificati come somme sostitutive del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, assoggettati a tassazione ordinaria. Esclude inoltre che possa applicarsi il trattamento agevolato previsto dall’art. 19, comma 4-bis, Tuir, sia perché il regime di tassazione separata agevolata sarebbe stato previsto solo per il settore bancario, sia perché l’art. 9, comma 8, del D.I. n. 178/2005 non potrebbe prevalere sull’abrogazione normativa.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione della disciplina degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’esodo, richiamando in particolare:
- l’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce misure sperimentali di sostegno del reddito e dell’occupazione nei processi di ristrutturazione aziendale;
- il D.M. n. 477 del 27 novembre 1997, regolamento-quadro per l’adozione di regolamenti settoriali;
- l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al settore del credito, che consente accordi sindacali con indennità per agevolare gli esodi e richiama il regime fiscale dell’art. 17 del Tuir;
- l’art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che chiarisce in via interpretativa che il trattamento fiscale di cui alla lett. a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lett. b);
- l’art. 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che rende applicabile a Poste Italiane S.p.A. l’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997;
- il D.I. 1° luglio 2005, n. 178, regolamento del Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A.;
- l’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006, che abroga il comma 4-bis dell’art. 19 Tuir ma salva, a determinate condizioni, le somme relative a rapporti cessati o cessandi in base ad accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Inquadramento fiscale degli assegni straordinari
L’Agenzia ritiene che il D.I. n. 178/2005 sia attuativo delle disposizioni generali contenute nell’art. 59 della legge n. 449/1997. Ne consegue che gli assegni straordinari di sostegno al reddito corrisposti al personale di Poste Italiane S.p.A. siano, in linea di principio, assoggettati al regime della tassazione separata di cui all’art. 19, comma 2, del Tuir.
Effetti dell’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 19 Tuir
Viene ricordato che il comma 4-bis dell’art. 19 Tuir, che prevedeva per gli incentivi all’esodo un’aliquota agevolata pari alla metà di quella del trattamento di fine rapporto per i soggetti oltre determinate soglie anagrafiche, è stato abrogato dal d.l. n. 223/2006. Tuttavia, la norma abrogativa ha fatto salvi i diritti derivanti da:
- rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006;
- rapporti cessati successivamente, purché in attuazione di accordi o atti con data certa anteriore al 4 luglio 2006. L’Agenzia richiama anche la circolare n. 28 del 4 agosto 2006 e la circolare n. 10 del 16 febbraio 2007, secondo cui l’agevolazione può ancora applicarsi se esiste un piano di esodo previsto in un atto o accordo anteriore al 4 luglio 2006 che indichi un termine per le adesioni, anche se l’adesione del lavoratore avviene dopo tale data.
Valutazione della documentazione esaminata
Per individuare l’atto rilevante ai fini del regime transitorio, l’Agenzia esamina tre documenti:
- l’accordo del 18 luglio 2001 tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali per la costituzione del Fondo di solidarietà, con efficacia dall’entrata in vigore del regolamento e durata di dieci anni;
- la lettera del 21 dicembre 2006 con cui Poste Italiane S.p.A. avvia la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per 4.800 lavoratori e manifesta la volontà di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- l’accordo del 23 febbraio 2007 che disciplina l’accesso volontario alle prestazioni straordinarie per il personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2012, fino a un massimo di 2.000 unità. Secondo l’Agenzia, il regolamento del Fondo disciplina solo in via teorica le condizioni di accesso, mentre la procedura di esodo si considera concretamente avviata con la lettera del 21 dicembre 2006 e poi confermata dall’accordo del 23 febbraio 2007.
Conclusione dell’Agenzia
Poiché la lettera che avvia concretamente la procedura ha data certa successiva al 4 luglio 2006, non può trovare applicazione il regime transitorio di cui all’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006. Pertanto, per gli assegni straordinari erogati al personale di Poste Italiane S.p.A. si applica la tassazione separata ex art. 19, comma 2, Tuir, ma non l’agevolazione del previgente comma 4-bis.
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