Risoluzione n. 166 del 12/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il regime fiscale degli accordi di consolidamento nel consolidato nazionale: le somme trasferite entro l’imposta teorica sono irrilevanti ai fini IVA e gli atti non sono soggetti a registrazione; se invece la remunerazione eccede tale limite, l’operazione è imponibile IVA e l’atto va registrato in caso d’uso.
Imposta di registro sugli accordi di consolidamento
Imposta di registro sugli accordi di consolidamento
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, degli accordi di consolidamento stipulati tra società aderenti al consolidato nazionale. Il documento collega tale analisi anche al precedente inquadramento IVA e alla disciplina dell’articolo 118 del TUIR.
Inquadramento degli accordi di consolidamento
Gli accordi di consolidamento possono disciplinare i criteri di determinazione e attribuzione delle somme erogate e percepite tra società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato. Tali somme sono corrisposte o ricevute “in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” e, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché escluse.
Profili reddituali e richiamo alla prassi precedente
La risoluzione richiama la circolare 20 dicembre 2004, n. 53, che precisa come i vantaggi fiscali debbano essere direttamente connessi alla tassazione consolidata. L’articolo 118 estende l’esclusione dal reddito non solo alle somme relative al trasferimento di imponibili negativi, ma anche a quelle collegate ad altre ipotesi di vantaggi fiscali derivanti dall’applicazione delle disposizioni sul consolidato, incluse le rettifiche di consolidamento di cui all’articolo 122 del TUIR.
Finalità economica e neutralità fiscale
La norma è letta come volta a garantire la neutralità, ai fini IRES, degli effetti economici degli accordi tra società consolidate. Il trasferimento di somme serve:
- a fornire la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito;
- a evitare un indebito arricchimento di alcune società a danno di altre che rinunciano a un vantaggio fiscale.
La risoluzione sottolinea inoltre che tali somme non derivano da un rapporto sinallagmatico, poiché non vi è obbligo di cessione di un bene o di esecuzione di una prestazione in favore dell’erogante.
Trattamento ai fini IVA
In coerenza con la circolare n. 53 del 20 dicembre 2004, il trasferimento di tali somme è considerato irrilevante ai fini IVA per assenza del presupposto oggettivo di imponibilità. In particolare, non rilevano ai fini IVA le somme di denaro trasferite a favore di una società a fronte del trasferimento di imponibile negativo, nei limiti dell’imposta teorica calcolata sul medesimo imponibile.
Trattamento ai fini dell’imposta di registro
Per l’imposta di registro, gli accordi di consolidamento che rientrano nel caso sopra descritto sono ricondotti agli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”, di cui all’articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tali atti non sono soggetti all’obbligo di registrazione.
Ipotesi di remunerazione eccedente l’imposta teorica
La risoluzione distingue il caso in cui negli accordi sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell’imposta teorica calcolata sull’imponibile negativo trasferito. In questa ipotesi:
- la remunerazione realizza un’operazione assoggettabile a IVA;
- essa è corrisposta quale compenso per una prestazione di servizi, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 53 del 20/12/2004;
- il relativo atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di registro, che prevede la registrazione delle scritture private non autenticate quando tutte le disposizioni in esse contenute riguardano operazioni soggette a IVA.
Conclusione operativa
Il documento conclude che la disciplina fiscale degli accordi di consolidamento va distinta in base all’ammontare delle somme trasferite:
- se i trasferimenti restano nei limiti dell’imposta teorica riferita all’imponibile negativo, l’atto non è soggetto a registrazione;
- se la remunerazione supera tale limite, l’operazione assume rilevanza IVA e l’atto va registrato in caso d’uso.
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