Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 168 del 12/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la mancata presentazione del modello CNM non interrompe il regime di consolidato fiscale nazionale, perché le cause di interruzione automatica sono tassative. Tuttavia, in assenza del CNM, la perdita complessiva del gruppo non è riportabile ai periodi d’imposta successivi, mentre il reddito consolidato può essere determinato d’ufficio sulla base delle dichiarazioni individuali.

Omessa presentazione del modello CNM da parte della consolidante

Omessa presentazione del modello CNM nel consolidato fiscale nazionale

La risoluzione esamina gli effetti dell’omessa presentazione del modello CNM da parte della società consolidante, a fronte di un regime di consolidato fiscale nazionale correttamente attivato e delle dichiarazioni individuali delle società partecipanti regolarmente presentate. Il documento chiarisce due profili distinti: la tenuta del regime di consolidato e la riportabilità di eventuali perdite della fiscal unit.

Quesito e contesto dell’istanza

La richiesta di parere riguarda inadempimenti dichiarativi rilevati in sede di controllo su soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale. Il caso prospettato è quello in cui:

  • le opzioni per l’adesione al regime sono state esercitate correttamente e tempestivamente ai sensi dell’articolo 119 del TUIR e dell’articolo 5 del D.M. 9 giugno 2004;
  • le società partecipanti hanno presentato regolarmente le proprie dichiarazioni dei redditi individuali, con compilazione del quadro GN contenente i dati comunicati alla capogruppo per la determinazione dell’imponibile di gruppo;
  • manca però la presentazione del modello CNM, ossia della dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del TUIR.

Sulla base di tali presupposti, viene chiesto se l’omissione del CNM comporti:

  • l’interruzione del regime di consolidato, con perdita della compensazione tra imponibili individuali;
  • il divieto di riportare negli anni successivi l’eventuale perdita complessiva della fiscal unit.

Effetti sulla permanenza del regime di consolidato

La risoluzione richiama l’art. 13 del D.M. 9 giugno 2004, che disciplina gli eventi interruttivi della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. In particolare:

  • il comma 1 individua in modo specifico gli eventi che determinano l’interruzione automatica del regime;
  • il comma 2 prevede che, in presenza di eventi diversi da quelli elencati, il soggetto interessato possa chiedere la continuazione del regime con istanza all’Agenzia delle Entrate nelle forme dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Da tale disciplina viene desunto che l’elenco delle cause interruttive è tassativo. Poiché l’omessa presentazione del modello CNM non è ricompresa tra tali eventi, essa non determina la cessazione del consolidato.

Ne consegue che:

  • l’efficacia dell’opzione per il regime non viene meno per il solo mancato invio del CNM;
  • il consolidato continua a operare secondo il suo meccanismo naturale;
  • resta possibile la compensazione integrale dei risultati individuali delle società aderenti.

Determinazione del reddito del consolidato in assenza del CNM

La mancata presentazione della dichiarazione di gruppo pone comunque il problema della determinazione dell’utile o della perdita che avrebbe dovuto emergere dal modello CNM.

La risoluzione afferma che non vi sono criticità, sul piano della tassazione del reddito consolidato, perché l’Amministrazione può determinarlo d’ufficio sulla base dei dati esposti nei quadri GN delle dichiarazioni delle singole società. In tale modo può:

  • sommare i redditi e le perdite delle società consolidate;
  • effettuare le necessarie compensazioni;
  • individuare un risultato unico di gruppo, che, se positivo, è assoggettato a tassazione.

Riportabilità delle perdite della fiscal unit

Diverso è il caso in cui il risultato complessivo del consolidato sia negativo. In questa ipotesi, la risoluzione ritiene che la mancata presentazione del modello CNM impedisca il riporto della perdita ai periodi d’imposta successivi.

Il motivo viene individuato nell’art. 9, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, secondo cui sono riportabili, con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell’art. 84, solo le perdite fiscali “risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1”, cioè dalla dichiarazione del consolidato modello CNM prevista dall’articolo 122 del TUIR.

Pertanto:

  • la perdita di gruppo non esposta nel CNM non può essere trasferita agli esercizi successivi;
  • l’omissione del modello produce un effetto preclusivo sulla riportabilità della perdita residuale della fiscal unit.

Esempi applicativi richiamati nel documento

La risoluzione propone due esempi per evidenziare le conseguenze operative dell’assenza del CNM.

Esempio 1

  • Società A: reddito 3.000
  • Società B: reddito 500
  • Società C: perdita 2.000

Determinazione dell’unica base imponibile del consolidato:

  • 3.000 + 500 - 2.000 = 1.500

In questo caso il risultato complessivo è positivo e viene tassato.

Esempio 2

  • Società A: reddito 1.000
  • Società B: reddito 500
  • Società C: perdita 2.000

Determinazione dell’unica base imponibile del consolidato a seguito di rettifica dell’ufficio:

  • 1.000 + 500 - 2.000 = -500

La perdita teorica di 500, pur derivando dalla compensazione dei risultati delle consolidate, non è riportabile nei periodi successivi perché manca la presentazione del modello CNM.

Principio conclusivo

Il documento formula quindi due principi distinti:

  • l’omessa presentazione del modello CNM non interrompe il regime di consolidato fiscale nazionale, perché non rientra tra le cause tassative di cessazione automatica previste dal D.M. 9 giugno 2004;
  • la stessa omissione impedisce però il riporto delle perdite consolidate ai periodi d’imposta successivi, poiché la riportabilità è subordinata alla loro risultanza dalla dichiarazione del consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.