Risoluzione n. 162 del 11/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli ordinativi per lavori, se sottoscritti dal responsabile del procedimento e dall’impresario, sono soggetti a imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972, senza soglie di importo. Per la registrazione, le scritture private non autenticate sono registrabili solo in caso d’uso se relative a operazioni soggette a IVA. Le spese di scritturazione e fotocopiatura non rientrano nella competenza dell’Agenzia.
Imposta di bollo sugli ordinativi per l’esecuzione di lavori
Imposta di bollo sugli ordinativi per l’esecuzione di lavori
La risoluzione esamina il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, degli ordinativi emessi in economia per l’esecuzione di lavori dal 1° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa. Il chiarimento riguarda anche gli eventuali adempimenti connessi alla registrazione dell’atto di affidamento dei lavori e la prassi amministrativa relativa alla produzione di copie e fotocopie.
Quesito posto dall’istante
L’istante rappresenta che il Reparto stipula ordinativi per lavori con importi compresi tra 0 e 20.000 euro. Riferisce inoltre che un direttiva interna prevede la bollatura dell’ordinativo al pari di una obbligazione privata per importi superiori a 20.000 euro, ai sensi dell’art. 3 della parte prima della tariffa del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Chiede quindi:
- se esistano circolari o direttive che consentano di evitare tale obbligo, considerato il modesto importo degli ordinativi;
- in subordine, se possa applicarsi anche agli ordinativi la prassi seguita per le scritture private, e cioè:
- bollatura di due atti originali custoditi dall’istante e soggetti a registrazione solo in caso d’uso;
- scritturazione dell’atto (una copia) a euro 0,26 a pagina;
- fotocopie dell’atto, in numero corrispondente alle necessità dell’Ente, a euro 0,13 a pagina.
Regola sull’imposta di bollo
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, che assoggetta a imposta di bollo, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, con cui si creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.
In base a tale previsione, gli ordinativi per l’esecuzione dei lavori, quando recano la sottoscrizione del responsabile del procedimento e dell’impresario, rientrano tra i documenti soggetti a imposta di bollo fin dall’origine.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- l’assoggettamento a bollo opera indipendentemente dall’importo indicato nell’ordinativo;
- la tariffa non prevede alcun limite di valore sotto il quale l’imposta non sia dovuta.
Registrazione dell’atto di affidamento
Quanto agli adempimenti connessi all’eventuale registrazione dell’atto di affidamento dei lavori, viene richiamato l’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contenute riguardano operazioni soggette a IVA.
Viene poi richiamato l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, in base al quale, nei contratti in cui è parte lo Stato, è obbligata al pagamento dell’imposta unicamente l’altra parte contraente, salvo il caso di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
Spese di scritturazione e fotocopiatura
L’Agenzia conclude precisando che la questione relativa agli importi previsti per la scritturazione e la fotocopiatura degli atti esula dalla propria competenza. Non viene quindi fornito alcun chiarimento su tali costi o sulla prassi indicata dall’istante in relazione alle copie e alle riproduzioni degli atti.
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