Cassazione Civile, Ordinanza n. 31441/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativa all'anno 2016, emesso in relazione a pannelli e cartelli pubblicitari installati su una cabina automatica per fototessere gestita dalla società contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che i mezzi installati rientrassero nella nozione di insegna di esercizio; la CTR aveva confermato, affermando che i cartelli e i cassonetti di dimensioni entro i 5 metri assolvevano principalmente funzione di insegna e che non risultavano elementi per distinguere tra insegna e pubblicità. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 507/1993, per avere la CTR esteso indebitamente l'esenzione prevista per le sole insegne di esercizio installate nella sede dell'attività anche ai mezzi pubblicitari apposti su una cabina automatica distributrice di fototessere. La ricorrente ha inoltre contestato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte, sostenendo di aver denunciato un errore di diritto e non una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993, essendo norma agevolativa, va interpretata restrittivamente e si applica solo alle insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono. Nel caso concreto la cabina fotografica automatica, assimilabile a un distributore automatico, non poteva essere qualificata come sede dell'impresa, né legale né effettiva, e non era configurabile un rapporto pertinenziale stabile con la sede sociale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 c.p.c.
La censura era ammissibile perché veicolava una denuncia di violazione di legge e non una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993
l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
L'esenzione si applica soltanto alle insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività; non può essere estesa ai mezzi pubblicitari collocati su un punto automatico di esercizio che non integri la sede dell'impresa.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
Richiamato come norma che consente ai comuni di prevedere, con regolamento, esenzioni ulteriori per insegne di esercizio anche oltre il limite di superficie previsto.
art. 384 c.p.c., comma 1
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista per le insegne di esercizio è norma agevolativa di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Per poter beneficiare dell'esenzione, il manufatto deve contraddistinguere la sede in cui si svolge l'attività; un punto automatico di vendita o erogazione di servizi disseminato sul territorio non coincide, di regola, con la sede dell'impresa.
- La sede dell'impresa, per una società di capitali, va intesa come luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive e operano organi e dipendenti; tale nozione non è automaticamente sovrapponibile al luogo in cui è collocato il singolo impianto pubblicitario o distributivo.
- In cassazione, è ammissibile il motivo che denunci la falsa applicazione di una norma di diritto quando la censura investe la regola giuridica applicata dal giudice di merito e non mira a una rivalutazione del materiale probatorio.
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