Cassazione Civile, Ordinanza n. 32691/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un ex socio di una società di persone per maggiore reddito di partecipazione conseguente a un accertamento effettuato verso la società. Il contribuente aveva impugnato la cartella e la CTR aveva accolto parzialmente l’appello, riducendo il maggior reddito imputato al socio in ragione della parziale definizione, da parte della stessa CTR, del giudizio relativo all’accertamento societario. La CTR aveva inoltre ritenuto irrilevante l’eccezione dell’Amministrazione sulla instaurazione del rapporto processuale, valorizzando il fatto che il socio non aveva potuto impugnare tempestivamente l’avviso perché detenuto nel periodo di notifica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la cartella, fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo, poteva essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell’atto presupposto, irrilevante essendo lo stato di detenzione; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., perché il socio poteva giovarsi dell’esito favorevole del giudizio sull’accertamento societario solo se tale decisione fosse passata in giudicato, mentre nella specie la sentenza richiamata non era ancora definitiva, sicché la CTR avrebbe dovuto sospendere o rinviare la causa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, quanto al primo, che la cartella esattoriale derivante da un avviso di accertamento non impugnato nei termini è censurabile solo per vizi propri e non per contestazioni inerenti al merito della pretesa tributaria portata dall’avviso presupposto. Quanto al secondo, ha ritenuto che la sentenza della CTR relativa all’accertamento societario non avesse ancora efficacia preclusiva, non essendo passata in giudicato al momento della decisione impugnata; solo un giudicato favorevole sull’avviso societario può riverberarsi in favore dei soci nel giudizio relativo al reddito di partecipazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
La cartella di pagamento impugnata davanti al giudice tributario può essere contestata solo per vizi propri quando derivi da un avviso di accertamento divenuto definitivo; non è consentito far valere vizi del merito dell’atto presupposto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 2909 c.c.
L’efficacia preclusiva del giudicato può essere opposta solo quando la decisione presupposta sia passata in giudicato.
art. 295 c.p.c.
Quando la decisione sul rapporto pregiudicante non è definitiva, il giudizio dipendente va sospeso o comunque non definito sulla base di una pronuncia non passata in giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.
Massime di principio
- La cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento non impugnato non può essere contestata nel merito della pretesa tributaria, ma solo per vizi propri dell’atto esecutivo o della riscossione.
- Nel contenzioso tributario, l’effetto preclusivo di una sentenza resa nel giudizio sull’atto presupposto si produce soltanto se quella decisione è passata in giudicato; una pronuncia non definitiva non può essere posta a base della decisione nel giudizio dipendente.
- L’annullamento o la rideterminazione del reddito accertato in capo alla società di persone, quando sia coperto da giudicato, si riflette in favore dei soci nel giudizio relativo al reddito di partecipazione, in quanto il giudizio societario ha carattere pregiudicante rispetto a quello del socio.
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