Cassazione Penale, Ordinanza n. 19857/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sette di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il porto, senza giustificato motivo, al di fuori dell'abitazione, di un coltello a serramanico. I motivi erano due: con il primo si denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975, sostenendo che la valutazione sulla lieve entità del fatto sarebbe stata errata; con il secondo si deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando sostanzialmente un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare in fatto la valutazione compiuta dai giudici di merito e comunque in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel porto abusivo di armi, elementi idonei a fondare un giudizio negativo sulla personalità dell'agente sono sufficienti a giustificare il diniego della diminuzione per la lieve entità del fatto, a prescindere dalle caratteristiche dell'arma. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato nei provvedimenti di merito, con riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole.
Norme richiamate
art. 4, legge n. 110 del 1975
Norma incriminatrice richiamata per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico fuori dell'abitazione; la Corte ribadisce che il giudizio sulla lieve entità può essere negato in base a elementi che incidono negativamente sulla personalità dell'agente, indipendentemente dalle caratteristiche dell'arma.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando i giudici di merito forniscono una motivazione congrua, anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Nel porto abusivo di armi, il diniego della diminuzione per la lieve entità del fatto può essere legittimamente fondato su elementi sintomatici di una negativa personalità dell'agente, senza che assumano valore decisivo le sole caratteristiche dell'arma portata.
- Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle circostanze operata dai giudici di merito sono inammissibili quando non denunciano un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non meramente apparente, potendo il giudice valorizzare anche i precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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