Sentenza del 02/09/2015 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Rieti
IVA - Accertamento - Sponsorizzazioni - Fatture per operazioni inesistenti - Indici forniti dall'Ufficio non idonei a provare l'abuso del diritto - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione e la deducibilità relative a fatture per operazioni di sponsorizzazione, ritenute inesistenti. L’Ufficio fondava la contestazione principalmente sulla sproporzione del corrispettivo e sull’omessa presentazione della dichiarazione da parte della controparte contrattuale. La società sosteneva invece l’effettiva esistenza delle operazioni. Era inoltre controversa l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto in presenza di violazioni penalmente rilevanti, anche quando la denuncia fosse stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi della società e dei soci, ritenendo provata l’effettiva esistenza delle operazioni di sponsorizzazione. Gli elementi forniti dall’Ufficio non sono stati considerati sufficienti a dimostrare in modo univoco l’inesistenza delle operazioni o un abuso del diritto. L’accertamento è stato quindi dichiarato illegittimo. Quanto al raddoppio dei termini, la sentenza ha richiamato il principio secondo cui, in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini possono raddoppiare per il periodo d’imposta interessato anche se la denuncia è presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
Norme richiamate
Art. 43 D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e, nel testo richiamato, il loro raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Art. 57 D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per gli accertamenti IVA e il relativo raddoppio in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari.
Art. 331 c.p.p.
Prevede l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio.
D.Lgs. n. 74/2000
Raccoglie i principali reati tributari la cui ipotizzata commissione può determinare, secondo la ricostruzione richiamata, il raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare concretamente che l’operazione non è stata effettuata; la sola sproporzione del prezzo o l’omessa dichiarazione della controparte, se isolate, possono non essere sufficienti.
- Una volta fornita dall’Ufficio una prova concreta e univoca dell’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione, ad esempio mediante contratti, pagamenti, documentazione dell’attività svolta e riscontri oggettivi.
- Nel caso di sponsorizzazioni, la prova dell’effettività può essere rafforzata da materiale pubblicitario, contratti, pagamenti tracciabili, fotografie, comunicazioni, rendicontazioni e altri elementi che colleghino la prestazione al soggetto sponsorizzato.
- Il raddoppio dei termini non dipende soltanto dalla generica prospettazione di un reato: deve sussistere una violazione riconducibile a un reato tributario per il quale vi sia obbligo di denuncia, riferita al periodo d’imposta accertato.
- La validità dell’accertamento richiede che gli indizi utilizzati dall’Amministrazione siano valutati complessivamente e siano sufficientemente qualificati; mere anomalie economiche o irregolarità della controparte non dimostrano automaticamente l’inesistenza dell’operazione.
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