Sentenza del 02/09/2015 n. 524 - Corte di Giustizia CEE
Normativa tributaria - Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 2 - Regime fiscale applicabile - Determinazione degli utili - Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero - Imposta sulle società - Imposizione dei gruppi («integrazione fiscale» francese) - Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato - Requisito di residenza - Dividendi versati da società controllate non residenti - Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di una parte dell'imposta sulle società e dei contributi aggiuntivi versati negli esercizi 2005-2008. Il sistema francese consentiva di neutralizzare la quota forfettaria del 5% per spese e oneri relativa ai dividendi distribuiti da controllate residenti appartenenti al gruppo fiscale integrato, rendendo tali dividendi integralmente esenti. La stessa neutralizzazione non era invece prevista per dividendi ricevuti da controllate stabilite in altri Stati membri, anche quando tali controllate, se residenti in Francia, sarebbero state oggettivamente ammissibili all'integrazione fiscale. La questione era se questa differenza di trattamento violasse la libertà di stabilimento prevista dall'articolo 49 TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 49 TFUE osta alla normativa francese. La differenza di trattamento fiscale rendeva meno conveniente per una società francese costituire controllate in altri Stati membri e quindi costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento. Le situazioni erano oggettivamente comparabili e la disparità non era giustificata né dalla salvaguardia della ripartizione equilibrata del potere impositivo, né dalla coerenza del sistema fiscale. Anche la facoltà prevista dalla direttiva 90/435/CEE di limitare la deducibilità degli oneri relativi alle partecipazioni doveva essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali del Trattato. La causa è stata rinviata al giudice nazionale per la decisione sulle spese e per le conseguenze concrete, incluso l'eventuale rimborso.
Norme richiamate
Articolo 49 TFUE, già articolo 43 CE
L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa a un regime d'integrazione fiscale che riserva la neutralizzazione della quota per spese e oneri ai soli dividendi di controllate residenti.
La libertà di stabilimento vieta che una società residente subisca un trattamento fiscale meno favorevole perché ha costituito o detiene una controllata in un altro Stato membro. Una disparità sui dividendi transfrontalieri è incompatibile con il Trattato se scoraggia lo stabilimento all'estero e non è adeguatamente giustificata.
Direttiva 90/435/CEE, articolo 4, paragrafo 2
Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stabilire che oneri relativi alla partecipazione [...] non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre; qualora le spese di gestione siano fissate forfettariamente, l'importo non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti.
La disposizione consente agli Stati membri di limitare la deducibilità degli oneri relativi alle partecipazioni, ma tale facoltà non è assoluta: deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali del TFUE, inclusa la libertà di stabilimento.
Articolo 145 del Code général des impôts francese
Il regime fiscale delle società controllanti si applica alle società soggette all'imposta sulle società che detengono partecipazioni pari almeno al 5% del capitale della società emittente.
La norma individua i presupposti del regime francese delle società controllanti e dell'esenzione dei dividendi, con una soglia minima di partecipazione.
Articolo 216 del Code général des impôts francese
La quota per spese e oneri è fissata uniformemente al 5% del ricavo totale delle partecipazioni.
La norma prevedeva la parziale tassazione dei dividendi mediante la reintegrazione forfettaria del 5% per spese e oneri. Tale reintegrazione poteva essere neutralizzata nell'ambito del gruppo fiscale integrato, ma solo per i dividendi provenienti da controllate residenti appartenenti al gruppo.
Articolo 223 A del Code général des impôts francese
Una società può costituirsi come unica debitrice dell'imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo costituito dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale.
Il regime di integrazione fiscale francese era riservato alle società residenti. La Corte ha precisato che la limitazione territoriale può essere giustificata per aspetti strettamente connessi al consolidamento di utili e perdite, ma non può automaticamente giustificare l'esclusione di ogni altro vantaggio fiscale.
Articolo 223 B del Code général des impôts francese
L'utile consolidato è ridotto della quota per spese e oneri compresa negli utili di una società del gruppo in ragione della sua partecipazione in un'altra società del gruppo.
La norma neutralizzava la reintegrazione del 5% per i dividendi infragruppo residenti. Applicarla solo ai dividendi nazionali, senza estendere il beneficio a controllate estere comparabili, viola l'articolo 49 TFUE.
Massime di principio
- Un regime fiscale nazionale può riservare l'integrazione delle perdite alle società residenti quando ciò sia necessario per preservare la ripartizione del potere impositivo, ma questa giustificazione non si estende automaticamente agli altri vantaggi del regime.
- Quando dividendi nazionali e transfrontalieri sono sostanzialmente comparabili, un trattamento fiscale meno favorevole dei dividendi esteri può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento.
- La neutralizzazione di costi o oneri prevista per i dividendi infragruppo deve essere applicata in modo non discriminatorio quando la controllata estera, se residente, avrebbe soddisfatto gli stessi requisiti oggettivi di accesso al regime.
- La semplice esigenza di coerenza del sistema fiscale non è sufficiente: deve esistere un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e uno specifico svantaggio o prelievo che lo compensi.
- Le facoltà riconosciute da una direttiva in materia di imposizione dei dividendi devono comunque essere esercitate nel rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione europea.
- In casi analoghi, occorre verificare separatamente ciascun vantaggio fiscale richiesto, senza presumere che l'esclusione della controllata estera dal consolidato renda lecita ogni disparità fiscale collegata al gruppo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 set 2015Sentenza del 02/09/2015 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →