Sentenza del 02/09/2015 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento con recupero a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA, contestando sia la notifica dell’atto sia il disconoscimento parziale dei costi sostenuti per la sistemazione e il miglioramento di un terreno acquistato e successivamente rivenduto. L’Ufficio ha ritenuto antieconomica l’operazione, poiché il terreno era stato rivenduto a un prezzo inferiore alla somma del costo di acquisto e delle spese dichiarate per le migliorie. Ha inoltre rilevato l’ampia differenza tra i costi fatturati dalla società esecutrice dei lavori e la stima dell’Agenzia del Territorio, nonché i rapporti societari tra la contribuente e l’impresa esecutrice, aventi il medesimo rappresentante legale e partecipazioni coincidenti o quasi totalitarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello deducendo error in judicando e violazione degli articoli 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973 e 54 del DPR 633/1972. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, ritenendo legittimo il recupero a tassazione. Secondo il giudice, l’antieconomicità dell’operazione, la sproporzione dei costi e i rapporti tra le società costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti. La contribuente non aveva fornito una spiegazione plausibile delle anomalie. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
La rettifica può essere fondata su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione mediante presunzioni semplici basate su elementi oggettivi e convergenti. L’antieconomicità della gestione, se non adeguatamente spiegata dal contribuente, può costituire un elemento presuntivo idoneo a giustificare l’accertamento.
Art. 54 DPR 633/1972
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del recupero ai fini IVA. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto legittimo il disconoscimento dell’IVA detratta in relazione a costi non adeguatamente giustificati o sproporzionati rispetto alle opere effettivamente valutate.
Articoli 52 e 53 D.Lgs. 546/1992
Le disposizioni disciplinano la proposizione dell’appello nel processo tributario. L’Agenzia le ha richiamate per impugnare la sentenza di primo grado, deducendo errori nella valutazione della legittimità dell’accertamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata: sentenze n. 793/2003, n. 66/2005, n. 9572/2007, n. 2436/2008 e n. 1409/2008
La giurisprudenza richiamata afferma che l’andamento antieconomico dell’impresa può fondare una presunzione grave, precisa e concordante. In tal caso l’onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata si trasferisce sul contribuente; il giudice può annullare l’accertamento solo motivando specificamente perché l’antieconomicità non sia indicativa di violazioni fiscali.
Massime di principio
- Un’operazione economicamente irrazionale, come la rivendita di un bene a un prezzo inferiore ai costi complessivi sostenuti, può legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere mediante presunzioni, soprattutto quando il contribuente non fornisca una spiegazione documentata.
- La sproporzione tra costi fatturati e valore effettivo delle opere stimato da un’autorità tecnica può costituire un ulteriore indice di inattendibilità dei costi dichiarati e giustificare il recupero a tassazione.
- I rapporti di controllo, partecipazione o coincidenza degli amministratori tra la società contribuente e il fornitore dei servizi possono rafforzare i dubbi dell’Amministrazione, pur dovendo essere valutati insieme agli altri elementi e non isolatamente.
- La qualificazione contabile dei costi come incremento del valore di un bene non impedisce il controllo fiscale sulla loro effettività, congruità e inerenza. Per i beni destinati alla vendita, inoltre, la corretta classificazione contabile deve essere coerente con l’attività esercitata.
- Quando l’Ufficio dimostra anomalie economiche mediante elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire spiegazioni concrete, coerenti e supportate da documentazione; la semplice contestazione dell’accertamento è generalmente insufficiente.
- Un giudice tributario che intenda disattendere una presunzione fondata sull’antieconomicità deve indicare specificamente le ragioni per cui gli elementi raccolti non siano sufficienti a dimostrare l’irregolarità fiscale.
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