Sentenza del 02/09/2015 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Atti impugnabili - Cartella di pagamento - Omessa impugnazione avviso bonario - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'impugnazione dell'avviso bonario è una facoltà e non un obbligo del contribuente. Pertanto, il mancato ricorso contro l'avviso bonario non pregiudica la possibilità di impugnare la successiva cartella di pagamento, nella quale il contribuente può far valere le contestazioni consentite contro tale atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa secondo cui l'omessa impugnazione dell'avviso bonario avrebbe comportato la decadenza dalla possibilità di impugnare la successiva cartella di pagamento. La questione riguardava l'effetto dell'impugnabilità dell'avviso bonario, riconosciuta sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
L'interpretazione estensiva della norma consente di riconoscere l'impugnabilità dell'avviso bonario, ma tale possibilità non si trasforma in un obbligo: il contribuente conserva la facoltà di attendere la cartella di pagamento e impugnarla.
Massime di principio
- La possibilità di impugnare anticipatamente un atto non comporta necessariamente l'obbligo di farlo, né determina automaticamente la perdita del diritto di contestare l'atto successivo.
- L'omessa impugnazione dell'avviso bonario, di regola, non preclude l'impugnazione della successiva cartella di pagamento.
- La cartella può essere contestata nei limiti dei motivi ammissibili e dei termini decorrenti dalla sua regolare notificazione.
- È comunque opportuno verificare tempestivamente ogni avviso bonario, poiché un'impugnazione anticipata può consentire di contestare la pretesa prima dell'iscrizione a ruolo e di evitare ulteriori oneri.
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