Sentenza del 02/09/2015 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Annullamento in autotutela - Emissione di nuovo atto di accertamento - Condizioni di legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del nuovo avviso di accertamento emesso dopo l'annullamento in autotutela di due precedenti atti. L'Ufficio aveva rettificato per tre volte l'ammontare dei redditi imputati al socio, senza indicare errori formali o sostanziali da correggere né elementi nuovi, sopravvenuti e non conoscibili al momento dell'accertamento originario. La questione riguardava quindi i limiti dell'autotutela e la possibilità di emettere un nuovo atto in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. L'annullamento in autotutela dei precedenti avvisi non consentiva all'Ufficio di emettere liberamente un ulteriore accertamento: il nuovo atto doveva essere giustificato dalla correzione di errori formali o sostanziali oppure dalla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili in precedenza. In mancanza di tali presupposti e di una specifica motivazione, il nuovo accertamento è stato considerato meramente strumentale e non un legittimo atto integrativo.
Norme richiamate
Art. 2-quater della legge n. 656/1994
Disciplina della competenza e dell'esercizio del potere di autotutela
L'autotutela consente all'Amministrazione di annullare o correggere propri atti, ma non può essere utilizzata per eludere i limiti previsti per l'emissione di un nuovo accertamento.
Art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973
Necessaria correzione di errori formali o sostanziali, ovvero sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili al tempo dell'originario atto accertativo
Un nuovo o ulteriore accertamento dopo l'annullamento del precedente è legittimo soltanto se fondato sulla correzione di errori oppure su elementi nuovi effettivamente sopravvenuti e non conoscibili in precedenza. L'Ufficio deve inoltre indicare e motivare concretamente tali presupposti.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un avviso non attribuisce all'Amministrazione un potere illimitato di reiterare l'accertamento.
- Un nuovo atto deve essere sorretto da errori specificamente individuati o da elementi nuovi, sopravvenuti e non conoscibili al momento del primo accertamento.
- La semplice modifica dell'importo accertato, senza una spiegazione dei presupposti giuridici e fattuali, può rendere il nuovo atto strumentale e illegittimo.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere perché il precedente atto è stato annullato e quali nuovi elementi giustificano il successivo accertamento.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la sequenza degli atti, le ragioni dell'autotutela, la presenza di errori o elementi nuovi e la loro esplicita indicazione nel nuovo avviso.
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