Cassazione Penale, Sentenza n. 34859/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza d'appello per nullità della citazione a comparire in appello per violazione dei termini previsti (art. 601 cod. proc. pen.), lamentando che il decreto di citazione notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. in data 21/3/2022 non ha rispettato il termine di comparizione di 20 giorni prima dell'udienza del 6/4/2022; la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità con memoria telematica depositata il 25/3 ma la Corte d'appello ha proceduto in sua assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità della citazione e alla violazione dei diritti di difesa per omissione di esame dell'eccezione; tuttavia ha rilevato che il reato ascritto risulta estinto per prescrizione (termine massimo di anni nove maturato il 18/3/2023). Applicando il principio di prevalenza della causa estintiva sulla nullità assoluta, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, escludendo la necessità di adottare la formula di assoluzione (art. 129, comma secondo c.p.p.) in quanto non sussiste prova evidente dell'innocenza.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; utilizzato quale riferimento procedurale sulla modalità di svolgimento dell'udienza.
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Riferimento alla modalità di notificazione mediante avviso di deposito presso la casa comunale; il caso concreto ha visto la notifica con deposito il 21/3/2022, che è stata ritenuta non compatibile con il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 601.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine minimo di comparizione (20 giorni) per l'imputato in giudizio d'appello; la sua inosservanza integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato nella deduzione difensiva tra le norme la cui inosservanza avrebbe inciso sulla regolarità del procedimento; indicazione generica di violazione delle regole processuali.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nella censura di nullità e vizi di notifica; usato per sostenere la violazione delle modalità di svolgimento del pubblico ministero e della parte.
art. 420bis cod. proc. pen.
art. 420bis cod. proc. pen.
Citato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sui vizi procedurali, come strumento per contestare la regolarità della deliberazione.
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre o rilevare nullità; la giurisprudenza richiede che la nullità relativa alla mancata comparizione sia dedotta entro i termini previsti, ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
art. 99, comma 2, cod. pen.
art. 99, comma 2, cod. pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva operato dai giudici di merito, utile a ricostruire il quadro sanzionatorio originario, ma non incisivo sulla decisione di estinzione per prescrizione.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Indica la formula di merito da adottare dalla Corte di cassazione in presenza di causa estintiva quando non risulta prova evidente dell'innocenza; la Corte ha applicato il principio che l'estinzione per prescrizione prevale sulla nullità e ha annullato senza rinvio.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. per l'appello integra una nullità rilevabile; tale nullità deve essere proposta o dedotta prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 c.p.p.), pena la sua perdita.
- Quando la nullità assoluta della sentenza si sovrappone a una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la causa estintiva prevale: la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per prescrizione anziché disporre il rinvio, salvo che non emerga prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
- La tempestiva eccezione di nullità da parte della difesa impone al giudice di merito di esaminare e decidere sulla questione; l'omissione costituisce violazione dei diritti di difesa e vizia il procedimento.
- La notifica effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 (deposito presso la casa comunale) deve essere valutata rispetto all'effettivo decorso dei termini processuali: la mera consegna dell'avviso non può comprimere il diritto di comparire nel termine minimo previsto.
- In presenza di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima dell'esaurimento del giudizio, la Corte di cassazione applica i principi di coesione con la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Iannelli; Tettamanti) e può chiudere il giudizio con l'annullamento senza rinvio quando non sussistono elementi per un'assoluzione per non aver commesso il fatto.
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