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Ordinanza

Ordinanza n. 883/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della scheda valutativa n. -OMISSIS-, datata -OMISSIS- e notificata all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con cui veniva attribuita la qualifica "INFERIORE ALLA MEDIA" e dei relativi allegati; - dell'"Ammonizione comminata per scarso rendimento al Maresciallo -OMISSIS- (-OMISSIS-)" datato -OMISSIS- e notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS- contestualmente alla impugnata scheda di valutazione; - dell'atto di rettifica della motivazione scheda valutativa n.-OMISSIS- e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Scheda valutativa recante la qualifica "inferiore alla media", ammonizione per scarso rendimento e atto di rettifica della motivazione; domanda incidentale di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa con cui gli era stata attribuita la qualifica "inferiore alla media", l'ammonizione comminata per scarso rendimento e il successivo atto di rettifica della motivazione. Nel corso del giudizio ha proposto domanda incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo di avere ricevuto dall'Amministrazione soltanto una parte degli atti richiesti, relativi al fascicolo disciplinare e al fascicolo personale, nonché agli elementi inerenti al rendimento in servizio e sottesi alla valutazione caratteristica. In particolare, ha rappresentato che nel fascicolo disciplinare risultavano soltanto la contestazione e la relazione presupposta e che nel fascicolo personale non risultavano ulteriori documenti, oltre alla scheda valutativa e ai relativi allegati già consegnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso. La decisione è stata assunta alla luce del deposito, da parte delle Amministrazioni, di una relazione sui fatti corredata dalla documentazione pertinente e della successiva presa d'atto della difesa del ricorrente, la quale ha dichiarato che tale deposito confermava l'inesistenza di ulteriori documenti, diversi da quelli già impugnati, idonei a motivare la valutazione "inferiore alla media". La regolazione delle spese relative alla fase di accesso è stata rinviata alla sentenza definitiva che definirà il giudizio principale, rimasto pendente.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la domanda incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio amministrativo; nel caso concreto, la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'ostensione documentale e della conferma dell'inesistenza di ulteriori atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda incidentale di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. perde il proprio oggetto quando l'Amministrazione deposita la documentazione pertinente e il ricorrente prende atto che non esistono ulteriori atti ostensibili rispetto a quelli già disponibili; in tal caso va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.
  • La cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso non determina la definizione del giudizio principale di annullamento, che resta pendente e deve essere trattato separatamente.
  • La regolazione delle spese relative a una fase incidentale di accesso può essere rinviata alla sentenza definitiva quando il giudizio principale non è ancora definito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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