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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22083/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Gennaro era stato condannato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma sesto, c.p.) per avere sottratto alla procedura esecutiva promossa da Romeo Pacitti alcuni divanetti biposto pignorati. La difesa ha contestato: 1) la qualifica di proprietario dei beni (sostenendo che proprietaria era la societa' "La terrazza sul mare" e che Di Gennaro aveva solo disponibilita' come delegato); 2) la riconducibilita' della sottrazione a Di Gennaro e la permanenza della qualifica di custode (poiche' il 28/05/2020 era stato nominato custode un incaricato dell'I.V.G. e i beni erano rimasti su strada pubblica); 3) l'elemento soggettivo doloso, chiedendo la riqualificazione in colposo (art. 388-bis c.p.) per aver lasciato i beni incustoditi; 4) il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (art. 545-bis c.p. e art. 58 legge n. 689/1981).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla esclusione della qualifica rilevante di "proprietario", confermando che ai fini dell'art. 388 c.p. rileva la disponibilita' effettiva dei beni (anche se appartenenti a societa'), attestata dalla delega e dai contratti di noleggio. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata prova della riconducibilita' della sottrazione a Di Gennaro e alla permanenza della qualifica di custode dopo la nomina di sostituto (IVG): la motivazione della Corte territoriale e' risultata lacunosa e carente nel collegare i fatti alla responsabilita' dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza e' stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, con indicazione di colmare le lacune probatorie e motivazionali in ordine alla sottrazione e alla perdurante qualifica di custode. Le altre censure sono state assorbite allo stato.

Norme richiamate

  • art. 388, comma sesto, cod. pen.

    Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento richiede l'esistenza di una disponibilita' effettiva dei beni: la nozione di "proprieta'" ai fini del reato puo' coincidere con la disponibilita' gestionale anche quando la titolarita' formale appartenga a una societa'.

  • art. 388-bis, cod. pen.

    Argomento difensivo per la possibile riqualificazione in colpa: lasciare beni incustoditi puo' integrare condotta colposa, ma la riqualificazione richiede che gli elementi dimostrino l'assenza del dolo specifico (volonta' di eludere il vincolo). La Cassazione non ha deciso la riqualificazione ma ne ha riconosciuto la rilevanza come questione da valutare se emergono prove appropriate.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto e' invocata dalla difesa; la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito e richiede un apprezzamento complessivo del danno e del disvalore dell'azione, tenendo conto dei precedenti penali ove rilevanti.

  • art. 545-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; la Corte deve valutare le condizioni economiche e la concreta possibilita' di esecuzione della pena pecuniaria senza far gravare indebitamente la prova sul ricorrente.

  • art. 58, legge n. 689/1981

    Rinvoca principi relativi alla sostituzione della pena e alla valutazione della gravita' e delle condizioni personali e patrimoniali per la sostituzione; la valutazione non puo' essere meramente formale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.6, n.20301 del 12/02/2020)

    Principio consolidato secondo cui la nozione di proprieta' ai fini del reato di sottrazione include soggetti con disponibilita' gestionale dei beni pignorati (es. amministratori o delegati).

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 388 c.p. la "proprieta'" rilevante va intesa in senso funzionale: conta la disponibilita' effettiva/gestoria dei beni piu' che la titolarita' formale.
  • Quando i beni pignorati sono collocati in luogo pubblico o comunque accessibile, l'accusa deve fornire elementi specifici che colleghino la sottrazione al soggetto indicato: la mera disponibilita' precedente non e' sufficiente senza prova della condotta concreta.
  • La qualifica di "custode" e' formale e la sua decorrenza temporale va chiaramente dimostrata; la nomina di un sostituto impone al giudice di verificare se il sostituto abbia effettivamente preso in carico i beni prima di ritenere perdurante la qualifica del precedente custode.
  • La distinzione tra dolo e colpa e' cruciale: l'ipotesi colposa (art. 388-bis) puo' essere rilevante quando la condotta consista in semplice negligenza o omissione, mentre per la configurazione del dolo specifico e' necessario provare la volonta' di eludere il vincolo giudiziale.
  • Le istanze relative alla particolare tenuita' del fatto o alla sostituzione della pena richiedono valutazioni concrete sulle condizioni personali e sul danno arrecato; non e' sufficiente una deduzione teorica: il giudice di merito deve motivare in modo circostanziato.

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