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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20358/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela intervenuta il 14/01/2022 dinanzi a ufficiale di polizia giudiziaria e accettata dall'imputato il giorno successivo. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi diverso accordo tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) nullità per regressione al primo grado, sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto la fattispecie correttamente come diffamazione aggravata (comma terzo) pur senza indicazione nella rubrica dell'imputazione; 2) violazione dell'art. 599 cod. pen., deducendo che la condotta offensiva fosse stata provocata dalla persona offesa (per aver tradito l'imputato); 3) violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 599 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di diffamazione; la condanna di merito era fondata su tale articolo, ma la Cassazione non ha esaminato il merito in quanto il reato è stato estinto per remissione di querela.

  • art. 62 n. 2) cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la questione non è stata decisa nel merito perché la remissione di querela ha estinto il reato.

  • art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, salvo diverso accordo, le spese processuali sono a carico del querelato; la Corte ha applicato questa disposizione disponendo l'addebito delle spese all'imputato.

  • remissione di querela (estinzione del reato)

    La remissione della querela, una volta validamente manifestata dalla parte offesa e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato e legittima l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se validamente resa e accettata (anche davanti a ufficiale di p.g.), estingue il reato e porta all'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna: le questioni di merito diventano allora irrilevanti.
  • Se la remissione interviene dopo la pronuncia di sentenze di merito, la Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare per estinzione del reato senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in forza dell'art. 340, comma 4, c.p.p., salvo diverso accordo tra le parti al momento della remissione/accettazione.
  • Se si vuol conservare efficacia della decisione di merito (es. ottenere un risarcimento civile o far valere questioni processuali), la parte offesa deve valutare con attenzione la scelta di rimettere la querela, poiché la remissione estingue l'azione penale.
  • Le eccezioni di nullità procedurali o le richieste di attenuanti restano rilevanti solo se la querela non viene rimessa o se la remissione è invalida; è quindi importante verificare forma, modalità e tempestività della remissione e della sua accettazione.

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