Cassazione Penale, Sentenza n. 34409/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha autorizzato la consegna alla Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a reati commessi tra il 2017 e il 2020. I due motivi di ricorso sono: (i) violazione dell'art. 7 della legge 22/04/2005, n. 69 per presunto difetto della condizione di doppia punibilità (si sostiene che non sarebbe stata contestata formalmente l'ipotesi associativa e che residuerebbero solo episodi di truffa non procedibili secondo l'ordinamento italiano); (ii) violazione dell'art. 18-bis, lett. a) della legge n. 69/2005 perché i fatti sarebbero stati commessi in Italia, sicché la consegna potrebbe essere rifiutata secondo la normativa italiana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condizione della doppia punibilità sia soddisfatta perché è sufficiente la corrispondenza degli elementi fondamentali della fattispecie, non la coincidenza formale degli schemi incriminatori; la descrizione della condotta nel MAE consente di desumere l'elemento associativo e, comunque, le singole condotte di truffa risultano punibili in entrambi gli ordinamenti. In aggiunta, la Corte ha richiamato l'art. 8 della legge n. 69/2005: per reati rientranti nelle categorie dell'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e puniti con pena pari o superiore a tre anni nel Paese emittente, il MAE è eseguibile anche indipendentemente dalla doppia punibilità (applicabile qui alla partecipazione ad associazione e alle truffe). Quanto all'art. 18-bis, la Corte ha ritenuto che il rifiuto facoltativo non potesse essere applicato perché, al momento della richiesta, in Italia non risultava esercitata la giurisdizione sul medesimo fatto e l'autorità tedesca era nella posizione migliore per l'accertamento; inoltre la prosecuzione del procedimento in Germania non rallenterebbe l'accertamento. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 22/04/2005, n. 69, art. 7
La Corte ricorda che ai fini della doppia punibilità è sufficiente che la fattispecie concreta presenti elementi fondamentali comuni tra i due ordinamenti; non è necessaria la coincidenza formale del titolo o di tutti gli elementi costitutivi del reato.
legge 22/04/2005, n. 69, art. 8
"in deroga all'art. 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni"
Applicata come deroga alla doppia punibilità: se il reato rientra nelle categorie dell'art. 2(2) della decisione quadro e la pena nel Paese emittente è >=3 anni, il MAE è eseguibile anche senza doppia punibilità.
legge 22/04/2005, n. 69, art. 18-bis, lett. a)
"quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la Corte di appello può rifiutare la consegna [...] se [...] riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio"
Il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis lett. a) sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta, l'Italia abbia già esercitato effettivamente la giurisdizione sul medesimo reato; in mancanza, la consegna può essere effettuata, soprattutto se l'autorità richiedente è nella posizione migliore per l'accertamento.
Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 2, par. 2
Le categorie di reato indicate in tale disposizione (es. associazione criminale, frode) sono richiamate per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 8 della legge n. 69/2005 quando la pena nel Paese emittente è pari o superiore a tre anni.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per l'assegnazione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto.
d.lgs. 02/02/2021, n. 10
Richiamato per ricordare il limite della cognizione della Corte di legittimità sui vizi di motivazione: la Corte non può più approfondire questioni relative alla motivazione di merito che non siano di stretta legalità.
Massime di principio
- Per il mandato di arresto europeo la doppia punibilità richiede la corrispondenza degli elementi fondamentali della fattispecie tra ordinamenti, non la perfetta coincidenza formale del reato.
- La procedibilità a querela o altri requisiti procedurali dell'ordinamento italiano non incidono sulla valutazione della doppia punibilità ai fini del MAE; conta esclusivamente se il fatto è qualificabile come reato in entrambi gli ordinamenti.
- Se il reato rientra nelle categorie elencate nella decisione quadro 2002/584/GAI e nel Paese emittente è punito con pena >= 3 anni, opera la deroga ex art. 8 della legge n. 69/2005: il MAE può essere eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità.
- Il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis lett. a) si applica solo quando, al momento della richiesta, l'Italia abbia già esercitato effettivamente la giurisdizione sullo stesso fatto; in assenza di un esercizio effettivo della giurisdizione nazionale, la consegna normalmente non va rifiutata, soprattutto se l'autorità richiedente è in posizione migliore per l'accertamento.
- Quando il procedimento nello Stato emittente è già in fase di esercizio dell'azione penale e in Italia non sono state avviate indagini o azioni equivalenti, la consegna tende a favorire l'efficacia dell'accertamento e non può essere ostacolata con criteri di competenza territoriale non ancora esercitati.
- I limiti imposti dalla normativa nazionale sulla revisione di merito dalla Corte di legittimità impediscono un riesame esteso delle ragioni di fatto e della motivazione dei giudici di merito; la valutazione si concentra su questioni di diritto e di corretta interpretazione delle norme applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34341/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34349/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →