Cassazione Civile, Ordinanza n. 04701/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i sei motivi di ricorso perché, preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
L'azienda sanitaria locale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, riformando il primo grado, l'aveva condannata a corrispondere integralmente a un gruppo di medici di medicina generale convenzionati specifiche indennità previste per nuclei di cure primarie anche in rete, assistenza domiciliare integrata e visite su appuntamento. La controversia nasceva dalla riduzione unilaterale da parte dell'azienda sanitaria dell'importo unitario mensile per assistito di tali compensi, pur a fronte di prestazioni rimaste immutate. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la modifica unilaterale del solo corrispettivo, osservando che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e le linee guida regionali non autorizzavano a incidere unilateralmente sugli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, ma imponevano semmai la riapertura dei tavoli di concertazione. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia determina la definizione del giudizio di cassazione con estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalle controparti estingue il processo e rende inutile l'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando interviene rinuncia al ricorso con accettazione documentata in atti, la Corte deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito.
- Le questioni sostanziali sulla legittimità della modifica unilaterale di compensi convenzionali restano assorbite se il ricorso viene validamente rinunciato e la rinuncia è accettata.
Come è indicizzato
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