Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29138/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato gravemente sospettato del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Dopo la conferma della misura in sede di riesame e il rigetto di un precedente ricorso per cassazione, l'indagato ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura sostenendo che, nelle more, era sopravvenuta la sospensione dalla carica elettiva e la cessazione di altri incarichi politici, circostanze che avrebbero fatto venir meno o comunque attenuato il pericolo di reiterazione del reato. Ha inoltre dedotto che il tribunale aveva motivato in modo apparente e aveva trascurato il fatto che dalle intercettazioni sarebbe emersa una sola ipotesi corruttiva, non seriale, e che la sua permanenza nel "mondo della politica" non poteva essere valorizzata perché egli era comunque agli arresti domiciliari. Con il secondo motivo ha sostenuto che la sospensione automatica dalla carica avrebbe già neutralizzato le esigenze cautelari, rendendo sproporzionata la misura domiciliare e imponendo una misura meno afflittiva; a supporto ha richiamato principi costituzionali, la giurisprudenza costituzionale e l'art. 289, comma 3, c.p.p. Il ricorso del pubblico ministero è stato chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di questioni già decise nel precedente iter cautelare e dunque coperte da giudicato cautelare endoprocessuale, superabile solo da elementi nuovi non ancora valutati. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: la sopravvenuta sospensione dalla carica elettiva non incide sulle esigenze cautelari penali, perché è misura diversa e funzionalmente autonoma, finalizzata a tutelare l'onorabilità dell'istituzione rappresentativa e non a prevenire la reiterazione del reato; inoltre, se venisse meno la misura coercitiva penale, la sospensione cesserebbe automaticamente, con ripristino del mandato, sicché non può essere invocata per attenuare gli arresti domiciliari. La Corte ha escluso anche che il giudice penale debba operare il bilanciamento costituzionale prospettato dalla difesa nella scelta della misura cautelare, e ha respinto l'interpretazione estensiva dell'art. 289, comma 3, c.p.p. La decisione si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    indica il rimedio cautelare esperito avverso l'ordinanza del tribunale del riesame o dell'appello cautelare

  • art. 318 c.p.

    reato per cui l'indagato era gravemente indiziato, qualificato come corruzione per l'esercizio della funzione

  • art. 319 c.p.

    fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata nel titolo di reato cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    stabilisce le esigenze cautelari, richiamate come tassative e autonome rispetto alle misure amministrative sulla carica

  • art. 273 c.p.p.

    criterio della gravità indiziaria richiamato tra i presupposti della misura cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per la proporzionalità della misura cautelare rispetto alle esigenze concrete

  • art. 289, comma 3, c.p.p.

    il divieto di sospensione dalle cariche elettive di diretta investitura popolare non è estensibile alle misure cautelari coercitive

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso

  • artt. 7 e 8 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

    disciplinano la sospensione dalla carica elettiva quale conseguenza della misura coercitiva penale e la sua cessazione al venir meno di tale misura

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

    prevede la sospensione dalla carica sopravvenuta alla misura cautelare

  • art. 8, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

    "la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva"

    la sospensione dalla carica dipende funzionalmente dal permanere della misura coercitiva penale

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla difesa sul buon andamento della pubblica amministrazione, ma ritenuto già bilanciato dal legislatore

  • art. 48 Cost.

    richiamato dalla difesa in tema di volontà popolare ed elettorato attivo/passivo

  • art. 51 Cost.

    richiamato dalla difesa in tema di accesso alle cariche elettive

  • art. 27 Cost.

    richiamato per il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva

  • art. 13 Cost.

    richiamato a fondamento della riserva di legge in materia di limitazioni della libertà personale

Massime di principio

  • Il giudicato cautelare preclude la riproposizione, in successive fasi o impugnazioni, di questioni di fatto o di diritto già decise in materia cautelare, salvo la sopravvenienza di elementi nuovi e significativi.
  • Le esigenze cautelari penali devono essere valutate autonomamente, secondo i criteri degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., senza sovrapporre ad esse finalità proprie di misure amministrative o di status connesso alla carica pubblica.
  • La sospensione dalla carica elettiva prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 non elimina né attenua di per sé il pericolo di reiterazione del reato, perché è misura funzionalmente dipendente dalla persistenza della misura coercitiva penale.
  • Quando la misura amministrativa di sospensione dalla carica è conseguenza automatica della misura cautelare penale, il venir meno della misura penale determina anche la cessazione della sospensione, cosicché essa non può essere invocata come motivo per revocare o attenuare la cautela.
  • La qualità di eletto o di titolare di un ruolo politico non costituisce, di per sé, un fattore di favore nella scelta della misura cautelare personale; diversamente si introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri imputati.
  • L'art. 289, comma 3, c.p.p. non può essere interpretato in senso tale da escludere in via generale le misure cautelari coercitive nei confronti di chi rivesta cariche elettive di diretta investitura popolare.
  • Il principio di stretta necessità delle misure cautelari opera nel rapporto tra esigenze processuali e compressione della libertà personale, ma non consente di confondere piani diversi né di trasferire automaticamente alla cautela penale gli effetti di misure amministrative sulla carica.
  • La motivazione sulla pericolosità reiterativa è sufficiente se il giudice valorizza, in modo concreto, il contesto relazionale e politico dell'indagato e spiega la persistenza del rischio, senza limitarsi a formule apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCorruzione
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la PA
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.