Sentenza n. 335/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri presentata dal ricorrente in data 3 ottobre 2024; e per la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere sull’istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza di trasferimento a domanda presentata ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza di trasferimento presentata il 3 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo altresì la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Nel corso del giudizio, con determinazione del 3 settembre 2025, il ricorrente è stato trasferito, a domanda e ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il trasferimento disposto dall'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata con il ricorso, rendendo non più attuale la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio e quella consequenziale di condanna a provvedere. Le spese di lite sono state compensate, poiché il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 1040, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90 del 2010, era stato tempestivamente sospeso per esigenze istruttorie il 14 aprile 2025.
Norme richiamate
art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
La disposizione costituiva il fondamento dell'istanza di trasferimento a domanda; il trasferimento è stato poi disposto ai sensi della medesima norma.
art. 1040, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 90/2010
Prevede il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, termine che nel caso concreto era stato tempestivamente sospeso per esigenze istruttorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e alla condanna a provvedere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando il termine per la conclusione del procedimento non sia inutilmente decorso, perché tempestivamente sospeso dall'Amministrazione per esigenze istruttorie.
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