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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33266/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES (anno 2007) con rideterminazione di componenti negativi di reddito: l'Agenzia ha disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti per prestazioni rese da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list), ritenendo non dimostrato né l'effettiva esecuzione delle operazioni né l'esistenza di un interesse economico effettivo ovvero lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte dei fornitori esteri. Le società contribuente (Geodis) contestano e allegano documentazione comprovante il collegamento operativo tra fatture passive e fatture attive verso i clienti (riaddebiti), nonché la natura dell'attività svolta dallo spedizioniere internazionale che le avrebbe imposto l'utilizzo di operatori locali in vari Paesi, inclusi quelli in black list.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha quindi confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'atto impositivo. Il Collegio ha ritenuto che la CTR avesse effettuato il necessario accertamento di fatto, valutando la documentazione probatoria (in particolare il puntuale riaddebito dei costi ai clienti e il collegamento fra fatture passive e fatture attive) e le caratteristiche dell'attività di spedizioniere internazionale (assenza di mezzi propri e necessità di avvalersi di operatori locali). Ne è conseguito che il contribuente ha superato la presunzione di indeducibilità ai sensi dell'art.110, commi 10-11 TUIR (versione ratione temporis), dimostrando l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, è assorbito il ricorso incidentale condizionato; l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti (euro 12.000 oltre oneri). La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'obbligo di versamento del contributo unificato ex art.13, co.1-quater d.P.R. 115/2002 in capo all'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art. 110, co. 10 e 11, del d.P.R. n. 917/1986

    La presunzione di indeducibilità dei costi per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata è superabile dimostrando alternativamente che la impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico; occorre altresì dimostrare la concreta esecuzione dell'operazione e il valore normale, secondo la versione ratione temporis applicabile.

  • art. 9 TUIR

    art. 9 del d.P.R. n. 917/1986 (menzionato in relazione al "valore normale")

    Richiamato come criterio per la determinazione del valore normale delle operazioni tra parti correlate; le spese sono ammesse in deduzione al loro valore normale salvo che non sia superata la presunzione prevista dall'art.110.

  • artt. 39 e 40-bis, d.P.R. n. 600/1973

    39 e 40 bis del d.P.R. n.600/73

    Norme richiamate nel contesto del procedimento tributario e delle modalità di accertamento e rettifica, citate nella motivazione ma non oggetto di specifico approfondimento decisionale nella sentenza.

  • d.m. 23 gennaio 2002

    Richiamato in motivazione come atto regolamentare pertinente alla materia documentale; la sentenza non svolge una interpretazione autonoma del decreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. (motivi di cassazione)

    art. 360, co. 1, n. 3 e n.5 c.p.c.

    Le censure di diritto (n.3) e di omesso esame di fatto decisivo (n.5) sono state valutate: la Corte ha ritenuto che le doglianze dell'Agenzia si risolvessero in una rivalutazione dei fatti e delle prove e non in questioni di diritto meritevoli di accoglimento in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, come introdotto dall'art.1, co.17, l. n.228/2012

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che è esentata in relazione ai tributi processuali mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La presunzione di indeducibilità dei costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è superabile fornendo prove concrete: occorre dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione e, alternativamente, l'attività commerciale effettiva del fornitore estero o l'esistenza di un interesse economico specifico collegato all'operazione.
  • La prova può essere desunta da elementi documentali che colleghino fatture passive a fatture attive (riaddebiti) e agli ordini dei clienti, nonché da circostanze concrete dell'attività impresa (es. natura di spedizioniere che impone l'uso di operatori locali).
  • Non è sufficiente richiamare regole generali o l'appartenenza ad una categoria di operatori: l'accertamento dell'interesse economico e dell'effettiva prestazione richiede una valutazione concreta e documentata caso per caso.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: le censure che in realtà sollecitano una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Dal punto di vista probatorio, è utile produrre documentazione che dimostri la mancanza di alternativa commerciale ragionevole (vincoli contrattuali, esigenze tecniche o produttive locali) e la corrispondenza economica fra costi sostenuti e prezzi fatturati ai clienti.
  • Proceduralmente, le amministrazioni pubbliche sono esentate da alcuni oneri processuali (es. contributo unificato) per effetto di norme specifiche; le spese di giudizio seguono la soccombenza.

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