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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3495/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1114/2024), pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.495,74.

Giustizia amministrativa202503096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.495,74 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: il titolo era stato prodotto in copia conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la notifica era stata effettuata via PEC presso il domicilio reale del Ministero e, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale e i possibili oneri erariali derivanti da interessi, penalità di mora e spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c.; in combinato disposto con l'art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022, esclude la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, applicabile anche alle azioni di ottemperanza contro le amministrazioni pubbliche.
  • Per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è sufficiente la produzione di una copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli formatisi dopo l'entrata in vigore della relativa disciplina abrogativa.
  • Accertata l'inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita dal dipendente e non dà luogo a un autonomo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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