Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26232/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino nella parte in cui era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., contestata in relazione al reato di truffa. Il motivo unico chiedeva, in sostanza, una rivalutazione di aspetti di merito riguardanti la sussistenza dell'aggravante (vulnerabilità della vittima). La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso mirasse a riaprire lo scrutinio di merito e non contestasse profili di illogicità macroscopica della motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo unico. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello chiara, logica e coerente nel riconoscere l'aggravante ex art. 61, n. 5, valorizzando l'età e le particolari condizioni emotive/psichiche della vittima come fattori di vulnerabilità sfruttati dall'agente. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre motivato in forma semplificata in ragione della consolidata applicazione di principi giuridici e della facilità della decisione.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, codice penale

    La circostanza aggravante è stata interpretata come applicabile quando la vittima presenti una particolare vulnerabilità (anche psichica/condizioni emotive) che l'agente ha consapevolmente sfruttato; non è sufficiente la mera presunzione legata all'età, ma occorre valutare le condizioni concrete che riducono le naturali capacità di difesa.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    La procedura di trattazione del ricorso è stata svolta con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione citata; la norma è stata richiamata come regola procedurale che ha disciplinato il rito di trattazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: i ricorsi che mirano a riconsiderare la valutazione probatoria o a ottenere una diversa lettura dei medesimi dati sono inammissibili salvo denuncia di vizio di motivazione macroscopicamente evidente.
  • Per contrastare in cassazione il riconoscimento di un'aggravante ex art. 61, n. 5, è necessario dimostrare che la motivazione sia illogica o contraddittoria in modo manifesto; il semplice dissenso ermeneutico o preferenza per diversa interpretazione non è sufficiente.
  • L'aggravante per vulnerabilità della vittima richiede un accertamento concreto delle condizioni (fisiche, psichiche, emotive, età se correlata a minore difesa) e della consapevolezza dell'agente nel trarre vantaggio da tali condizioni, non la sola indicazione dell'età.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.