Cassazione Penale, Sentenza n. 37272/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petullà ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rideterminato la pena a 22 anni riconoscendo la continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avrebbe equivocato fatti probatori e che la Corte di cassazione, non avendo adeguatamente percepito tali censure, avrebbe commesso un errore di fatto rilevante ai fini dell'ammissione del ricorso.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso straordinario manifestamente infondato e inammissibile. Il tribunale ha richiamato il corretto ambito applicativo dell'art. 625-bis c.p.p., rilevando che il rimedio è limitato ai casi di errore materiale o di fatto inteso come svista o disattenzione percettiva immediatamente verificabile, e non agli errori di valutazione o di giudizio sull'apprezzamento delle prove o sull'interpretazione del diritto. Nel caso concreto la Corte di cassazione aveva esaminato e respinto le doglianze del ricorrente e l'eventuale vizio denunciato era di natura valutativa e non una mera svista. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese per la parte civile è stata rigettata per mancato contributo decisorio.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è ammesso solo per errore materiale (mismatch tra volontà e grafia) o per errore di fatto consistente in svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non copre errori di valutazione probatoria o di diritto.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nel contesto: disciplina l'associazione di tipo mafioso; qui rilevante nelle contestazioni di continuità associativa valutate in appello, ma non oggetto di nuova interpretazione nel rito di cui all'art. 625-bis.
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016 (Troise)
Giurisprudenza richiamata per distinguere l'errore materiale/di fatto dagli errori di diritto e di valutazione, che non rientrano nel rimedio di cui all'art. 625-bis.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Affermata la nozione di errore di fatto come svista materialmente rilevabile tramite semplice controllo del contenuto del ricorso.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Conferma che l'errore di giudizio o di valutazione non è rimediabile con l'art. 625-bis.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Principio richiamato a supporto della decisione di non liquidare spese in favore della parte civile che non ha fornito contributo decisorio nella fase di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o per svista percettiva immediatamente verificabile; non serve a rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni di diritto.
- Per avere successo con un ricorso per errore di fatto occorre individuare un elemento oggettivo e facilmente riscontrabile che dimostri una contraddizione o un'omissione materiale nella decisione impugnata, non semplici divergenze di valutazione.
- Le corti valutano se l'errore denunciato sia imputabile a una mera disattenzione formale oppure a un libero apprezzamento motivazionale: solo nel primo caso si può parlare di errore ammissibile ai sensi dell'art. 625-bis.
- Chi propone il ricorso rischia sanzioni pecuniarie e condanna alle spese se la richiesta è manifestamente infondata o considerata strumentale.
- Se una parte civile non ha contribuito specificamente alla decisione di legittimità, difficilmente otterrà la liquidazione delle spese processuali in quella fase.
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