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Sentenza

Sentenza del 03/01/2022 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

ICI - FABBRICATI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione dell'attribuzione/modifica della rendita catastale e delle conseguenti somme richieste a titolo di ICI; questione se la notifica dell'atto impositivo, che ai sensi dell'art. 74, comma 3, legge 21 novembre 2000 n. 342 vale anche come notifica della rendita attribuita, esoneri dalla necessità di un'autonoma impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita o se invece debba essere proposta impugnazione distinta nei termini previsti

La decisione

la Corte ha stabilito che la notifica dell'atto impositivo vale come notifica dell'atto che attribuisce la rendita catastale ma non elimina l'obbligo di proporre un'impugnazione autonoma dell'atto di attribuzione della rendita entro 60 giorni dalla notifica. Pertanto, l'impugnazione dell'atto impositivo e quella dell'atto attributivo della rendita sono giudizi distinti; se il contribuente omette di impugnare l'atto di attribuzione della rendita nei termini, tale atto diviene definitivo. Inoltre, l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione (art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non si estende all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto attributivo della rendita catastale

Norme richiamate

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3

    la norma dispone che la notifica dell'atto impositivo vale anche come notifica della rendita attribuita; la Corte interpreta però tale meccanismo come rilevante ai fini della conoscenza dell'atto da parte del contribuente ma non come sostitutivo della necessità di un'impugnazione autonoma dell'atto catastale entro i termini previsti

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2

    la norma sull'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione non può essere estesa al giudizio autonomo di impugnazione dell'atto attributivo della rendita catastale; quindi la mera richiesta di accertamento con adesione non sospende i termini o l'efficacia dell'atto attributivo della rendita se quest'ultimo non è impugnato autonomamente

Massime di principio

  • La notifica dell'atto impositivo che dichiara la rendita catastale costituisce notifica anche dell'atto di attribuzione della rendita: il contribuente è considerato informato dell'atto attribuitivo
  • La contestazione della rendita catastale richiede un'impugnazione autonoma nei termini (60 giorni dalla notifica): non è sufficiente impugnare solo l'atto impositivo
  • Se il contribuente non impugna l'atto attributivo della rendita nel termine, l'atto diventa definitivo e la rendita non può più essere contestata in quel giudizio
  • L'effetto sospensivo derivante dalla richiesta di accertamento con adesione non si estende automaticamente all'impugnazione autonoma dell'atto di attribuzione della rendita catastale
  • In situazioni analoghe è prudente, entro il termine breve previsto, proporre sia l'impugnazione dell'atto impositivo sia un'azione specifica sull'attribuzione/modifica della rendita catastale per preservare ogni rimedio
  • Se si intende ottenere la sospensione degli effetti dell'attribuzione della rendita, è necessario valutare strumenti procedurali specifici (es. impugnazione urgente o istanza ad hoc) poiché gli strumenti di adesione non sempre producono effetti sospensivi estesi

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