Ordinanza n. 427/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l’efficacia del provvedimento di rigetto, ritenendo integrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora richiesti dall’art. 55 c.p.a. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Arezzo ha rigettato la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché sembrano ricorrere i requisiti per la conversione, considerato che il primo impiego del ricorrente, durato tre mesi, riguardava attività alberghiera obiettivamente stagionale. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il provvedimento avrebbe potuto compromettere la permanenza del ricorrente in Italia e la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
tutti i presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare è stata concessa perché il ricorso presenta fumus boni iuris e il provvedimento impugnato è idoneo ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando gli elementi disponibili fanno apparire sussistenti i requisiti per la conversione di un permesso di soggiorno stagionale, in particolare se il primo rapporto di lavoro, di durata limitata, riguarda un’attività oggettivamente stagionale.
- Il rischio di compromissione della permanenza dello straniero in Italia e della prosecuzione dell’attività lavorativa integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Quando ricorrono congiuntamente fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l’efficacia del diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, rinviando la definizione della controversia alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 1284/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3728/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3729/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3730/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3732/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 12391/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →