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Ordinanza

Ordinanza n. 416/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di sgombero di area demaniale marittima, verbale di consegna delle aree e, con motivi aggiunti, atti relativi alla scadenza della concessione e all'immissione in possesso del Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato, chiedendone la sospensione, la nota con cui il Comune di Pantelleria le ha ordinato lo sgombero immediato dell'area adibita a distributore di impianti, nonché il verbale regionale di consegna delle aree demaniali marittime. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la comunicazione di scadenza della proroga della concessione demaniale marittima n. 452/2012 al 31 maggio 2026, l'avviso e il provvedimento comunale di immissione in possesso. La società ha proposto anche domanda risarcitoria. Nella fase cautelare ha sostenuto l'illegittimità degli atti lesivi della propria posizione di concessionaria, ma il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure dedotte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un fumus boni iuris di sufficiente consistenza. In primo luogo, ha rilevato che la concessione demaniale marittima n. 452/2012 era scaduta il 31 maggio 2026 e non risultava adottato alcun espresso atto di rinnovo o proroga. In secondo luogo, ha qualificato il verbale regionale di consegna del 9 gennaio 2025 come atto meramente conseguenziale rispetto alla precedente approvazione del progetto di opere pubbliche, costituita da un decreto regionale e da una deliberazione del Consiglio comunale non impugnati. In terzo luogo, ha ritenuto che il progetto rientrasse negli usi pubblici temporanei contemplati dagli artt. 34 del Codice della navigazione e 36 del relativo regolamento marittimo, che consentono la destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici fino alla cessazione degli stessi. Anche il bilanciamento degli interessi è stato ritenuto favorevole all'amministrazione, poiché un ulteriore rallentamento del cantiere avrebbe comportato il rischio di perdita del finanziamento e di restituzione delle somme già erogate. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria delibazione cautelare il TAR ha respinto la domanda, ritenendo insussistente un fumus boni iuris sufficientemente consistente e prevalente l'interesse pubblico.

  • art. 34 Cod. nav.

    Consente la destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, secondo quanto ritenuto applicabile al progetto di opere pubbliche in contestazione.

  • art. 36 Reg. nav. mar.

    È stato richiamato quale disposizione che contempla la destinazione temporanea di aree demaniali marittime ad altri usi pubblici fino alla cessazione dei medesimi.

  • art. 25 Regolamento del Codice della navigazione

    Richiamato nella comunicazione regionale relativa alla scadenza del termine di proroga della concessione demaniale marittima.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo può essere negata quando, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentino un fumus boni iuris di sufficiente consistenza.
  • La scadenza della concessione demaniale marittima, in assenza di un espresso atto di rinnovo o proroga, costituisce elemento contrario alla sussistenza di una posizione concessionaria idonea a impedire lo sgombero dell'area e l'immissione in possesso dell'amministrazione.
  • Il verbale di consegna di aree demaniali marittime può essere qualificato come atto meramente conseguenziale rispetto all'approvazione di un progetto di opere pubbliche; se l'atto presupposto non è stato impugnato, le contestazioni rivolte esclusivamente al verbale conseguenziale non risultano idonee, in sede cautelare, a fondare la sospensione.
  • La destinazione di aree demaniali marittime alla realizzazione di opere pubbliche può rientrare negli usi pubblici temporanei previsti dalla normativa sulla navigazione marittima, fino alla cessazione dell'uso pubblico.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione di un'opera può prevalere quando la sospensione o il rallentamento dei lavori comporti un concreto rischio di perdita del finanziamento e di restituzione delle somme già erogate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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