Sentenza n. 1363/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento RICORSO EX ARTT. 12, 13, 13 LEGGE 104/92 PER ANNULLAMENTO DEL PROT. N. -OMISSIS-; del PEI 2024/2025 ove lesivo per i ricorrenti secondo quanto infra precisato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato 18 ore settimanali di sostegno e PEI 2024/2025 nella parte in cui ha previsto 18 ore di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica, ritenendola inadeguata alla condizione di disabilità grave del minore e alle sue specifiche esigenze educative. La diagnosi funzionale dell’ASL aveva richiesto un rapporto individualizzato in deroga per gravità. Sono stati dedotti vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, incongruenza e manifesta inadeguatezza della determinazione, in quanto l’amministrazione non avrebbe considerato il quadro clinico, il fabbisogno effettivo, l’osservazione evolutiva del minore e la documentazione sanitaria disponibile, basando invece la quantificazione su un criterio standardizzato e astratto, collegato alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa. È stato inoltre contestato il PEI 2024/2025, quale atto idoneo a condizionare la determinazione delle ore per l’anno scolastico in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha annullato sia il provvedimento del dirigente scolastico sia il PEI 2024/2025 nella parte lesiva. Ha ritenuto fondati i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che, a fronte della disabilità grave e della richiesta dell’ASL di un rapporto in deroga, l’amministrazione non aveva valutato concretamente l’effettivo fabbisogno del minore né aveva esternato un percorso istruttorio e motivazionale riferito alla sua specifica situazione. Il giudice ha escluso che la quantificazione potesse fondarsi su motivazioni stereotipate o su esigenze organizzative e di contenimento della spesa. Pur rilevando che il PEI per l’anno in corso non era stato ancora adottato, ha imposto all’amministrazione di procedere al riesercizio della funzione, adottando un nuovo PEI conforme ai principi indicati e considerando la documentazione sanitaria, la diagnosi funzionale, l’assenza di miglioramenti e l’età del minore. L’amministrazione è stata tenuta a conformarsi alla sentenza entro sette giorni, assegnando il massimo possibile delle ore di sostegno, pari a 30 ore settimanali. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatore di handicap, (Art.3 comma 3)
La certificazione della situazione di gravità costituisce elemento centrale nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati come base normativa dell’impugnazione relativa alla tutela dell’integrazione scolastica e all’assegnazione del sostegno.
art. 2 Costituzione
Il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica è considerato anche funzionale allo sviluppo della personalità del minore.
art. 29 c.p.a.
Costituisce la base dell’azione di annullamento proposta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 93 c.p.c.
Richiamato in relazione all’attribuzione delle spese all’avvocato antistatario.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In presenza di una disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere determinata sulla base del fabbisogno effettivo e individuale dell’alunno, potendo giungere sino alla copertura integrale dell’orario di frequenza.
- È illegittima la determinazione delle ore di sostegno fondata su criteri standardizzati, astratti o collegati esclusivamente alla tipologia di scuola, alle esigenze organizzative o al contenimento della spesa, senza una specifica valutazione della situazione personale e sanitaria dell’alunno.
- La decisione sull’entità del sostegno richiede un’istruttoria concreta e una motivazione congruente, basate sulle certificazioni mediche, sulla diagnosi funzionale, sull’evoluzione della condizione dell’alunno e sui suoi specifici bisogni educativi.
- Il PEI costituisce l’atto collegiale dell’organo specializzato deputato a individuare il fabbisogno di sostegno; in sua assenza, l’amministrazione deve comunque valutare gli elementi istruttori disponibili e deve successivamente adottare un PEI conforme alla situazione concreta e ai principi derivanti dalla sentenza di annullamento.
- L’annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno produce un effetto conformativo che vincola l’amministrazione, nel riesercizio del potere, a considerare il fabbisogno effettivo dell’alunno e ad assegnare il massimo possibile delle ore necessarie, nel caso concreto pari all’intero orario settimanale di 30 ore.
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