Sentenza del 02/04/2020 n. 269 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla nozione di familiare ai fini della concessione dell'assegno familiare. Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 1, lettera i) - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 2, punto 2 - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Assegno familiare - Nozione di "familiari" - Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti - Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti - Giustificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La CAE ha cessato di corrispondere l'assegno familiare per HY, figlio nato da precedente relazione della moglie di FV, dopo la modifica del codice della sicurezza sociale lussemburghese (legge del 23 luglio 2016) che ha escluso i figli del coniuge dalla nozione di 'familiari' ai fini dell'assegno per i lavoratori non residenti. FV contestava il diniego come discriminazione rispetto ai minori residenti in Lussemburgo e invocava il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione per i lavoratori frontalieri
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'assegno familiare connesso all'attività di un lavoratore frontaliero costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art.45 TFUE e dell'art.7(2) del regolamento 492/2011. Ha inoltre ritenuto applicabile il regolamento 883/2004 e la direttiva 2004/38: le disposizioni nazionali che consentono l'assegno solo per i figli biologici del lavoratore non residenti, ma riconoscono l'assegno a tutti i minori residenti in Lussemburgo (inclusi i figli del coniuge del lavoratore residente), configurano una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza/residenza e non risultano giustificate/necessarie. Di conseguenza la normativa lussemburghese nella parte che esclude i figli del coniuge di lavoratori non residenti è incompatibile con il diritto dell'Unione e ostacola il diritto del lavoratore frontaliero a percepire l'assegno per il figlio della moglie che egli mantiene (ferma la verifica in fatto da parte dell'autorità giudicante nazionale circa l'effettivo mantenimento).
Norme richiamate
TFUE - articolo 45
Principio di libertà di circolazione dei lavoratori e divieto di discriminazione sulla base della nazionalità in materia di impiego e condizioni di lavoro; base del diritto alla parità di trattamento dei lavoratori frontalieri
Regolamento (UE) n. 492/2011 - articolo 7, paragrafo 2
Stabilisce che i lavoratori di altri Stati membri godono degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali; la Corte lo interpreta estensivamente e lo applica anche ai frontalieri
Regolamento (CE) n. 883/2004 - articolo 1, lettera i)
Definisce 'familiare' secondo la normativa nazionale dello Stato che eroga la prestazione, ma questa competenza nazionale è soggetta al rispetto del diritto dell'Unione (es. parità di trattamento)
Regolamento (CE) n. 883/2004 - articolo 67
Consente il diritto alle prestazioni familiari dello Stato competente anche per i familiari residenti in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato competente; rafforza possibilità di esportazione e coordinamento delle prestazioni familiari
Direttiva 2004/38/CE - articolo 2, punto 2
Definizione di 'familiare' (coniuge, discendenti diretti a carico o sotto una certa età, inclusi i discendenti del coniuge); la Corte la utilizza per individuare la nozione estesa applicabile ai frontalieri
Direttiva 2014/54/UE - considerando 1 e artt. 1-2
Ribadisce che 'loro familiari' ha lo stesso significato della direttiva 2004/38 e si applica anche ai lavoratori frontalieri; utile per interpretare uniformemente accesso a vantaggi sociali
Codice della sicurezza sociale lussemburghese - articoli 269 e 270 (modificati dalla legge 23 luglio 2016)
Normativa nazionale oggetto della controversia: prevedeva l'assegno per i minori residenti e per i familiari come definiti dall'art.270, poi interpretato/limitato in modo da escludere i figli del coniuge per i lavoratori non residenti; la Corte ha dichiarato tale esclusione incompatibile con il diritto UE
Massime di principio
- Un assegno familiare connesso all'attività lavorativa di un frontaliero è un 'vantaggio sociale' ai sensi dell'art.45 TFUE e dell'art.7(2) del regolamento 492/2011 e rientra nelle prestazioni familiari del regolamento 883/2004 quando è una prestazione automatica destinata a compensare oneri familiari.
- La nozione di 'familiare' rilevante per l'accesso dei frontalieri ai vantaggi sociali deve essere interpretata in linea con la direttiva 2004/38 (coniuge, discendenti a carico, e i discendenti del coniuge) e include il figlio del coniuge quando il lavoratore dimostra di provvedere al suo mantenimento.
- Le regole nazionali che differenziano l'ambito dei benefici tra lavoratori residenti e non residenti, con effetto più sfavorevole sui cittadini di altri Stati membri, possono configurare discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza e sono ammissibili solo se oggettivamente giustificate, adeguate e proporzionate.
- Lo Stato membro ha competenza a definire la nozione di 'familiare' nel quadro del regolamento 883/2004, ma tale definizione non può contraddire i principi della libera circolazione e della parità di trattamento; il diritto UE prevale se la norma nazionale discrimina ingiustificatamente i frontalieri.
- In presenza di un rifiuto nazionale, il lavoratore/frontaliero deve poter provare l'effettivo mantenimento del figlio del coniuge; l'amministrazione nazionale o il giudice nazionale devono verificare la situazione di fatto senza richiedere una quantificazione perfetta del sostegno.
- Eventuali obiezioni nazionali basate sul timore di un 'onere eccessivo' per il sistema di prestazioni devono essere dimostrate con dati e misure proporzionate; misure alternative e non discriminanti (es. limiti generali applicati a residenti e non residenti) sono preferibili a esclusioni basate sulla residenza.
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