Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/04/2020 n. 274 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sui servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro. Rinvio pregiudiziale - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Ambito di applicazione materiale e personale - Servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro - Servizi di pagamento forniti da un ente creditizio - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un ordine di pagamento - Responsabile - Procedura di vigilanza prudenziale - Procedure di reclamo - Ricorsi extragiudiziali - Autorità competenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Chiarire l'ambito di applicazione materiale e personale della direttiva 2007/64/CE (come modificata dalla direttiva 2009/111/CE) rispetto ai servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, in particolare con riferimento alla competenza delle autorità nazionali per l'esame dei reclami, l'irrogazione di sanzioni, la responsabilità per mancata o inesatta esecuzione degli ordini di pagamento, le procedure di vigilanza prudenziale e i ricorsi extragiudiziali.

La decisione

La Corte ha stabilito che: (1) l'art. 2(2) della direttiva non ostacola una norma nazionale che attribuisca all'autorità di cui all'art. 82 la competenza ad esaminare reclami e ad irrogare sanzioni anche per servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo; (2) gli artt. 20 e 21 della direttiva non si applicano ratione personae agli enti creditizi; (3) gli artt. 80-82 non autorizzano l'autorità competente a risolvere, applicando i criteri dell'art. 75, le controversie relative alla mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento tra utenti e prestatori: tali controversie devono essere risolte tramite i ricorsi extragiudiziali di cui all'art. 83 o tramite il ricorso giurisdizionale nazionale; se lo stesso organo nazionale concentra competenze sanzionatorie/reclami e competenze per i ricorsi extragiudiziali, esso deve esercitare ciascuna categoria di competenze separatamente e nel quadro delle procedure specifiche; (4) lo Stato membro può prevedere che l'autorità, nell'ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie, prenda in considerazione un lodo arbitrale che risolva la controversia, purché il valore probatorio di tale lodo non pregiudichi le finalità delle procedure, i diritti di difesa o l'autonomia dei poteri dell'autorità (verifica demandata al giudice nazionale).

Norme richiamate

  • Direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive)

    La direttiva disciplina i servizi di pagamento nel mercato interno; art. 2(2) non impedisce che l'autorità nazionale adibita all'art.82 possa esaminare reclami e irrogare sanzioni anche per pagamenti in valuta di paesi terzi; gli artt.80-82 non autorizzano la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione degli ordini di pagamento, che restano nell'ambito dei ricorsi extragiudiziali (art.83) e del giudice nazionale.

  • Direttiva 2009/111/CE (modifica di riferimento)

    Modifica la direttiva 2007/64/CE; le disposizioni interpretate dalla Corte sono state valutate nella loro versione risultante anche da tale modifica.

  • Articolo 2, paragrafo 2 (Direttiva 2007/64/CE)

    Interpretato nel senso che non impedisce l'estensione, da parte del diritto interno, della competenza dell'autorità a reclami e sanzioni per servizi pagamenti in valute di paesi terzi.

  • Articoli 20 e 21 (Direttiva 2007/64/CE)

    Non si applicano ratione personae agli enti creditizi; quindi certe disposizioni previste per prestatori di servizi di pagamento non ricadono automaticamente sugli enti creditizi nella medesima misura.

  • Articoli 75, 80-83 (Direttiva 2007/64/CE)

    Art.75 stabilisce criteri per la risoluzione delle controversie; artt.80-82 riguardano poteri di vigilanza, reclami e sanzioni ma non legittimano l'autorità a risolvere controversie sulla esecuzione degli ordini di pagamento che devono seguire le procedure di ricorso extragiudiziali di art.83 e il rimedio giurisdizionale nazionale; l'autorità che concentra funzioni deve mantenerle separate proceduralmente.

Massime di principio

  • Una autorità nazionale può essere competente a esaminare reclami e ad irrogare sanzioni anche quando il servizio di pagamento è fornito in una valuta di un paese terzo; ciò non implica però che possa decidere tutte le controversie tecniche inerenti alla esecuzione degli ordini di pagamento.
  • Le controversie relative alla mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento tra utente e prestatore devono essere risolte tramite i ricorsi extragiudiziali previsti dalla direttiva (art.83) o tramite il giudice nazionale, non tramite le normali procedure sanzionatorie o di vigilanza dell'autorità competente ai sensi degli artt.80-82.
  • Se lo Stato centrale assegna alla stessa autorità sia poteri di reclamo/sanzione sia la gestione dei ricorsi extragiudiziali, l'autorità deve esercitare tali poteri in procedure separate e conformi alle finalità specifiche di ciascuna competenza, per garantire il rispetto dei diritti di difesa e dell'autonomia delle funzioni.
  • Il legislatore nazionale può riconoscere valore probatorio a un lodo arbitrale nell'ambito delle procedure amministrative di reclamo/sanzione, ma ciò è ammesso solo se non compromette gli scopi delle procedure, i diritti di difesa degli interessati o l'esercizio autonomo dei poteri dell'autorità; la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
  • Gli enti creditizi non sono automaticamente ricompresi nell'applicazione ratione personae di talune disposizioni della direttiva (es. artt.20-21): occorre verificare la portata personale delle norme nel diritto nazionale e comunitario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.