Sentenza del 02/04/2020 n. 272 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - politica sociale - principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - direttiva 2000/78/CE - divieto di qualsiasi discriminazione in base all'età - avviso pubblico di manifestazione di interesse - condizioni di partecipazione - esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico e privato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la clausola di un avviso pubblico che escludeva dalle procedure di selezione le persone "collocate in quiescenza", sostenendo che tale esclusione costituisce discriminazione indiretta basata sull'età in violazione della direttiva 2000/78/CE (e richiamando anche l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali). La normativa nazionale contestata è l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012 che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza ai soggetti collocati in quiescenza.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 2000/78/CE si applica alla materia (condizioni di accesso all'occupazione) e che una norma che esclude i collocati in quiescenza costituisce una discriminazione indiretta connessa all'età. Tuttavia la Corte ha altresì affermato che tale normativa nazionale non è automaticamente incompatibile con la direttiva: può essere giustificata ai sensi dell'art. 6, par. 1, della direttiva se persegue uno scopo legittimo di politica dell'occupazione/mercato del lavoro (in particolare favorire il ringiovanimento del personale) e se i mezzi adottati sono idonei e necessari (proporzionalità). La valutazione concreta sull'idoneità, necessità e proporzionalità spetta al giudice nazionale, che dovrà verificare, tra l'altro, se la misura migliori effettivamente l'accesso dei giovani al lavoro e se esistano misure meno restrittive (ad es. verifiche sul livello della pensione, possibilità di incarichi gratuiti o limitati nel tempo). La Corte non ha quindi annullato la norma nazionale ma ha rinviato la verifica al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2000/78/CE
art. 1; art. 2, par. 2; art. 3, par. 1; art. 6, par. 1
La direttiva stabilisce il principio di parità di trattamento contro discriminazioni basate anche sull'età; si applica a condizioni di accesso all'occupazione pubblica e privata; una disparità basata sullo status di 'collocato in quiescenza' può costituire discriminazione indiretta e può comunque essere giustificata se persegue obiettivi legittimi di politica dell'occupazione e i mezzi sono appropriati e necessari (test di proporzionalità ex art.6).
Art. 5, comma 9, decreto-legge n.95/2012 (Italia)
divieto per le amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza
Norma nazionale che esclude in termini generali i collocati in quiescenza dall'assegnazione di incarichi; la CGUE l'ha considerata rientrare nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 e suscettibile di costituire discriminazione indiretta collegata all'età, ma potenzialmente giustificabile se rispetta scopi legittimi e proporzionalità.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
art. 21 (richiamato dal ricorrente); art. 15 (richiamata nelle considerazioni della Corte)
La Carta è invocata a sostegno del divieto di discriminazione e del diritto al lavoro; tuttavia la Corte nel rinvio si è concentrata sull'interpretazione della direttiva 2000/78 e ha rimesso al giudice nazionale la verifica della compatibilità della misura con i principi invocati.
Massime di principio
- Una normativa che esclude in modo generale i 'collocati in quiescenza' dalle selezioni può rientrare nella nozione di discriminazione indiretta basata sull'età ai sensi della direttiva 2000/78/CE.
- Tali misure possono essere giustificate se perseguono obiettivi legittimi di politica dell'occupazione (es. favorire il ringiovanimento delle pubbliche amministrazioni) e se i mezzi adottati sono appropriati e necessari (test di proporzionalità).
- Spetta al giudice nazionale verificare concretamente l'idoneità e la necessità della misura: valutare se la norma effettivamente aumenta le opportunità per i giovani e se esistono alternative meno restrittive.
- Elementi utili alla valutazione di proporzionalità includono: durata e natura degli incarichi (isolati o porte d'accesso a impieghi duraturi), possibilità di incarichi gratuiti o a termine, livello della pensione percepita dai ricorrenti e l'effettivo impatto sulla spesa pubblica.
- Gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale nella politica sociale e dell'occupazione, ma tale margine non esime dal rispettare il principio di non discriminazione; misure troppo generali o inefficaci rispetto all'obiettivo possono essere ritenute sproporzionate.
- In presenza di clausole che incidono su categorie protette per età, è consigliabile che il legislatore o l'amministrazione dimostrino dati e ragioni empiriche (analisi impatto occupazionale, alternative considerate) a supporto della scelta normativa.
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