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Sentenza

Sentenza del 02/04/2020 n. 266 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Rinvio pregiudiziale - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 2, lettera a), punti i) e iii), e allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino - Nozioni di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e di "corporation tax nel Regno Unito" - Società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla legittimità dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalla società bulgara alla sua società madre PGB Limited, registrata a Gibilterra, per il periodo 13/07/2011-21/04/2016. La questione principale era se, ai fini della direttiva 2011/96/UE (regime madre-figlia), la nozione di "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e quella di "corporation tax nel Regno Unito" includessero anche le società registrate a Gibilterra e soggette all'imposta sulle società gibraltare, condizione necessaria per fare applicare l'esenzione prevista dalla direttiva e impedire l'applicazione della ritenuta in Bulgaria.

La decisione

La Corte di giustizia ha deciso che le espressioni contenute nell'articolo 2, lettera a), punti i) e iii), in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, della direttiva 2011/96/UE devono essere interpretate alla luce del diritto nazionale del Regno Unito. Il diritto interno del Regno Unito, come spiegato dal governo britannico e non contestato dalle parti, non considera le società registrate a Gibilterra come "registrate a norma del diritto del Regno Unito" né l'imposta riscosse a Gibilterra come "corporation tax nel Regno Unito". Di conseguenza, le società registrate a Gibilterra e soggette all'imposta sulle società di Gibilterra non rientrano nell'elenco tassativo delle società e delle imposte contemplate dalla direttiva 2011/96, e quindi non possono beneficiare automaticamente dell'esenzione dalla ritenuta prevista dall'art. 5 della direttiva. La Corte ha inoltre precisato che resta comunque l'obbligo, alla data dei fatti, di rispettare gli artt. 49 e 63 TFUE e che, pertanto, il giudice nazionale dovrà verificare se l'imposizione costituisca una restrizione ai sensi della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali e, se sì, se sia giustificata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/96/UE (regime fiscale comune per società madri e figlie)

    art. 2 lett. a) punti i) e iii.; allegato I parte A lett. ab) e parte B ultimo trattino; art. 1; art. 5; considerando 3-6,8

    L'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva è definito mediante un elenco tassativo di forme societarie e di imposte. Il riferimento alle "società registrate a norma del diritto del Regno Unito" e alla "corporation tax nel Regno Unito" va interpretato conformemente al diritto nazionale del Regno Unito; non comprende le società registrate a Gibilterra quando il diritto del Regno Unito non le qualifica come società registrate del Regno Unito né considera l'imposta gibraltare come corporation tax del Regno Unito.

  • Atto di adesione del 1972 (condizioni dell'adesione del Regno Unito)

    art. 28 e art. 29 e allegato I sezione I punto 4

    Stabilisce esclusioni dell'applicazione di alcuni atti dell'Unione a Gibilterra e l'esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell'UE; la Corte ha comunque rilevato che la direttiva 2011/96 non rientra nelle esclusioni degli artt. 28 e 29 dell'atto di adesione.

  • TFUE

    art. 115; art. 355.3; artt. 49 e 63

    La direttiva è adottata ai sensi dell'art. 115 TFUE per l'armonizzazione finalizzata al mercato interno; l'art. 355(3) giustifica l'applicazione del diritto UE a Gibilterra salvo esclusioni; gli artt. 49 e 63 (libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali) devono essere rispettati e possono richiedere al giudice nazionale di valutare eventuali restrizioni derivanti dall'imposizione.

  • Direttiva 90/435/CEE (predecessore della 2011/96)

    Le disposizioni rilevanti sono sostanzialmente identiche a quelle della direttiva 2011/96; la giurisprudenza relativa alla 90/435 è applicabile alla 2011/96, incluse le limitazioni sull'estensione analogica dell'ambito di applicazione.

  • Normativa nazionale del Regno Unito (interpretazione indicata dal governo UK)

    Secondo il diritto interno del Regno Unito, le società registrate a Gibilterra non sono considerate "registrate nel Regno Unito" e l'imposta riscossa a Gibilterra non è "corporation tax del Regno Unito"; tale qualificazione nazionale è determinante per l'interpretazione dell'allegato I della direttiva.

Massime di principio

  • L'elenco di forme societarie e imposte contenuto negli allegati della direttiva madre-figlia è tassativo: non è possibile estendere per analogia l'ambito di applicazione a entità non espressamente elencate.
  • Quando una disposizione dell'UE rinvia a una nozione di diritto nazionale (es. "società registrate a norma del diritto del Regno Unito"), tale nozione va interpretata conformemente al diritto nazionale designato; la qualificazione nazionale è decisiva per stabilire l'applicabilità della direttiva.
  • La circostanza che un territorio (es. Gibilterra) sia rappresentato all'estero da uno Stato membro non implica automaticamente che tutte le sue società rientrino nelle categorie previste per quello Stato membro negli atti dell'UE; occorre verificare la qualificazione alla luce del diritto nazionale e delle esclusioni degli atti di adesione.
  • Anche se la direttiva non si applica, rimane necessario verificare il rispetto delle libertà fondamentali del TFUE (stabilimento e libera circolazione dei capitali): l'imposizione nazionale potrebbe comunque costituire una restrizione ingiustificata delle libertà dell'UE.
  • In contenziosi simili, il giudice nazionale deve: (a) verificare se la forma societaria e il regime fiscale del paese/territorio della società madre rientrino espressamente negli allegati della direttiva; (b) se il rinvio rimanda al diritto nazionale di uno Stato membro, consultare o interpretare quel diritto nazionale; (c) se la direttiva non si applica, valutare se sussistono profili di violazione degli artt. 49 o 63 TFUE.

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