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Sentenza

Sentenza del 02/04/2020 n. 7649 - Corte di Cassazione

Accertamento - Appello - Documentazione prodotta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha fondato la rettifica del valore degli immobili su documenti (atti di compravendita di immobili similari) che non erano stati allegati né richiamati nell'avviso di rettifica iniziale né prodotti o esposti in primo grado, depositandoli per la prima volta in sede di appello; si deduceva la nullità dell'atto impositivo per violazione degli obblighi di motivazione previsti dal D.P.R. n.131/1986, art.52.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ha ritenuto che la CTR abbia basato la propria decisione su elementi documentali non allegati all'avviso di accertamento e non prodotti in primo grado e, quindi, non valutabili. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52

    "deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma."

    L'avviso di accertamento deve esporre gli elementi concreti e le ragioni giuridiche della determinazione; se si richiama un altro atto inesibito al contribuente, questo atto deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'atto; la mancata osservanza determina la nullità dell'accertamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Principio di specialità secondo cui la disciplina del processo tributario prevale su quella del processo civile ordinario; l'Ufficio richiamava tale principio per sostenere l'applicabilità di regole diverse in tema di produzioni in appello (preclusione civile).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    "consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado."

    La norma consente la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado; tuttavia tale facoltà non può essere usata per sanare la carenza della motivazione dell'atto impositivo che richiedeva, invece, l'allegazione degli atti richiamati già al momento dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 131/1986.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento che richiami atti esterni deve allegare tali atti o riprodurne il contenuto essenziale; altrimenti l'accertamento è nullo.
  • La possibilità di produrre documenti in appello (art.58 D.Lgs. 546/1992) non può essere utilizzata dall'Amministrazione per supplire alla mancanza di motivazione e di allegazione richieste dall'art.52 D.P.R. 131/1986.
  • Se il giudice d'appello decide in base a documenti prodotti dall'Ufficio solo in sede di gravame e tali documenti non erano stati resi noti nel provvedimento impositivo, la decisione fondatasi su quei documenti è viziata e va cassata.
  • Per evitare la nullità dell'accertamento, l'Amministrazione deve fin dall'avviso rendere conoscibili i presupposti e le ragioni giuridiche della determinazione del valore (e allegare gli atti cui si riferisce).
  • In situazioni analoghe il contribuente può chiedere la nullità dell'atto impositivo quando l'Ufficio introduce prove decisive solo in sede di appello, impedendo il contraddittorio effettivo in primo grado.

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