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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10043/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato condanne per reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Esposito contestava la valutazione probatoria sulle intercettazioni e, specificamente, che la sentenza avesse dedotto che la sostanza trasportata fosse cocaina in base a un sequestro compiuto dieci giorni dopo su altra persona; inoltre contestava il trattamento sanzionatorio. Sequino denunciava nullità per omessa valutazione di memoria difensiva, assenza per omessa traduzione all'udienza preliminare, inutilizzabilità delle intercettazioni e questioni di preclusione (art. 649 c.p.p.). Brescia deduceva insufficiente motivazione circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere (avendo la qualifica di presunto stabile acquirente), la rilevanza dell'assoluzione di altri e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Per Esposito: il ricorso è inammissibile nella parte che contestava la responsabilità sulla base delle intercettazioni (i giudici di merito avevano motivato la prova del trasporto dei 25 grammi), ma è fondato il motivo che censura la prova del tipo di sostanza (cocaina) quando essa è stata desunta esclusivamente dal sequestro effettuato dieci giorni dopo a carico di altro soggetto; la sentenza è annullata limitatamente a questo punto e la Corte d'appello dovrà riesaminare se la prova sia sufficiente a dimostrare che la sostanza fosse cocaina. Per Brescia: il ricorso è accolto in relazione all'insufficiente motivazione circa la partecipazione all'associazione; la Cassazione richiama i criteri giurisprudenziali per distinguere il mero acquirente stabile dal partecipe all'associazione e annulla la sentenza con rinvio affinché la Corte d'appello applichi correttamente i criteri. Per Sequino: la Cassazione accoglie i primi due motivi (nullità/omessa traduzione/omessa valutazione della memoria difensiva) ritenendo la vicenda procedurale poco chiara e annulla con rinvio per consentire la verifica degli atti; gli altri motivi risultano assorbiti o da esaminare in sede di rinvio. Gli altri rilievi (es. su pene e alcune questioni processuali) sono stati in gran parte assorbiti o non accolti al momento; complessivamente la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio per diversi profili probatori e procedurali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La norma è stata applicata come base dell'imputazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la qualifica di "stabile acquirente" può integrare la partecipazione all'associazione solo se il giudice dimostra durata, modalità di collaborazione e rilevanza economica tali da superare il mero rapporto contrattuale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocata da Sequino in relazione a un precedente procedimento (presunta decadenza del potere di azione), la questione è stata posta ma la Corte non ha deciso definitivamente sul punto, ritenendo necessaria verifica documentale in sede di rinvio.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile estensione ai coimputati dei motivi di ricorso non esclusivamente personali; la Cassazione ha ammesso l'estensione dei motivi comuni nella misura prevista dall'art. 587 c.p.p.

  • decreto n. 1234 del 2004 (atto d'indagine)

    Censurato dai difensori per presunta carenza formale (firma del P.M.); la Corte ha rilevato la questione ma ha disposto il rinvio per consentire l'esatta verifica della regolarità formale e della utilizzabilità delle intercettazioni.

Massime di principio

  • Non è sufficiente per dedurre il tipo di sostanza trasportata il solo fatto che, in un momento successivo e in capo a diverso soggetto, sia stato sequestrato lo stesso tipo di droga: occorre prova diretta o collegamenti probatori specifici e motivati.
  • La qualificazione come "stabile acquirente" che integri partecipazione all'associazione richiede motivazione particolareggiata: durata, continuità, modalità delle relazioni, contenuto economico delle transazioni e rilevanza obiettiva del soggetto per il sodalizio devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
  • Difetti procedurali relativi alla mancata traduzione o alla mancata notificazione/modifica dell'imputazione possono determinare nullità o annullamento se dagli atti non risulta chiaramente che il diritto di difesa sia stato garantito; in caso di incertezza la Corte può disporre il rinvio per verifiche.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni e dei decreti autorizzativi va accertata con precisione formale (decreto, sottoscrizioni, origine delle fonti confidenziali); eventuali vizi formali rilevanti possono compromettere la prova fondata su tali captazioni.
  • Quando la motivazione di merito si fonda su elementi processuali relativi a terzi (es. sequestri a carico di altri), il giudice di legittimità verifica il nesso logico dimostrato tra quegli elementi e l'evento contestato; la mera contiguità temporale non è automaticamente probatoria.

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