Cassazione Penale, Sentenza n. 10043/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato condanne per reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Esposito contestava la valutazione probatoria sulle intercettazioni e, specificamente, che la sentenza avesse dedotto che la sostanza trasportata fosse cocaina in base a un sequestro compiuto dieci giorni dopo su altra persona; inoltre contestava il trattamento sanzionatorio. Sequino denunciava nullità per omessa valutazione di memoria difensiva, assenza per omessa traduzione all'udienza preliminare, inutilizzabilità delle intercettazioni e questioni di preclusione (art. 649 c.p.p.). Brescia deduceva insufficiente motivazione circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere (avendo la qualifica di presunto stabile acquirente), la rilevanza dell'assoluzione di altri e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Per Esposito: il ricorso è inammissibile nella parte che contestava la responsabilità sulla base delle intercettazioni (i giudici di merito avevano motivato la prova del trasporto dei 25 grammi), ma è fondato il motivo che censura la prova del tipo di sostanza (cocaina) quando essa è stata desunta esclusivamente dal sequestro effettuato dieci giorni dopo a carico di altro soggetto; la sentenza è annullata limitatamente a questo punto e la Corte d'appello dovrà riesaminare se la prova sia sufficiente a dimostrare che la sostanza fosse cocaina. Per Brescia: il ricorso è accolto in relazione all'insufficiente motivazione circa la partecipazione all'associazione; la Cassazione richiama i criteri giurisprudenziali per distinguere il mero acquirente stabile dal partecipe all'associazione e annulla la sentenza con rinvio affinché la Corte d'appello applichi correttamente i criteri. Per Sequino: la Cassazione accoglie i primi due motivi (nullità/omessa traduzione/omessa valutazione della memoria difensiva) ritenendo la vicenda procedurale poco chiara e annulla con rinvio per consentire la verifica degli atti; gli altri motivi risultano assorbiti o da esaminare in sede di rinvio. Gli altri rilievi (es. su pene e alcune questioni processuali) sono stati in gran parte assorbiti o non accolti al momento; complessivamente la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio per diversi profili probatori e procedurali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La norma è stata applicata come base dell'imputazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la qualifica di "stabile acquirente" può integrare la partecipazione all'associazione solo se il giudice dimostra durata, modalità di collaborazione e rilevanza economica tali da superare il mero rapporto contrattuale.
art. 649 cod. proc. pen.
Invocata da Sequino in relazione a un precedente procedimento (presunta decadenza del potere di azione), la questione è stata posta ma la Corte non ha deciso definitivamente sul punto, ritenendo necessaria verifica documentale in sede di rinvio.
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibile estensione ai coimputati dei motivi di ricorso non esclusivamente personali; la Cassazione ha ammesso l'estensione dei motivi comuni nella misura prevista dall'art. 587 c.p.p.
decreto n. 1234 del 2004 (atto d'indagine)
Censurato dai difensori per presunta carenza formale (firma del P.M.); la Corte ha rilevato la questione ma ha disposto il rinvio per consentire l'esatta verifica della regolarità formale e della utilizzabilità delle intercettazioni.
Massime di principio
- Non è sufficiente per dedurre il tipo di sostanza trasportata il solo fatto che, in un momento successivo e in capo a diverso soggetto, sia stato sequestrato lo stesso tipo di droga: occorre prova diretta o collegamenti probatori specifici e motivati.
- La qualificazione come "stabile acquirente" che integri partecipazione all'associazione richiede motivazione particolareggiata: durata, continuità, modalità delle relazioni, contenuto economico delle transazioni e rilevanza obiettiva del soggetto per il sodalizio devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
- Difetti procedurali relativi alla mancata traduzione o alla mancata notificazione/modifica dell'imputazione possono determinare nullità o annullamento se dagli atti non risulta chiaramente che il diritto di difesa sia stato garantito; in caso di incertezza la Corte può disporre il rinvio per verifiche.
- L'utilizzabilità delle intercettazioni e dei decreti autorizzativi va accertata con precisione formale (decreto, sottoscrizioni, origine delle fonti confidenziali); eventuali vizi formali rilevanti possono compromettere la prova fondata su tali captazioni.
- Quando la motivazione di merito si fonda su elementi processuali relativi a terzi (es. sequestri a carico di altri), il giudice di legittimità verifica il nesso logico dimostrato tra quegli elementi e l'evento contestato; la mera contiguità temporale non è automaticamente probatoria.
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