Cassazione Civile, Ordinanza n. 15485/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un debitore aveva proposto opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa per un importo complessivo di oltre 562 mila euro, relativa a crediti iscritti a ruolo dalla banca ricorrente quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI, dopo l’escussione della garanzia prestata a favore della società finanziata e l’operatività della surroga nei confronti del fideiussore. Il Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, pur essendo il credito privilegiato e rientrante nell’ambito degli interventi pubblici di sostegno alle imprese, mancasse comunque un titolo esecutivo a monte che legittimasse l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 46/1999. La banca ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 46/1999, sostenendo che l’art. 8-bis d.l. 3/2015, in collegamento con l’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, consente l’iscrizione a ruolo del credito privilegiato del Fondo anche senza titolo esecutivo, trattandosi di credito avente natura pubblicistica e finalizzato al recupero di risorse pubbliche; con il terzo motivo ha lamentato l’omesso esame della prova del pagamento effettivo delle somme alle banche finanziatrici, asserendo che tale prova sarebbe decisiva per la surroga del Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di interesse, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che, per i crediti del gestore del Fondo di garanzia per le PMI sorti a seguito dell’escussione della garanzia pubblica, la riscossione mediante ruolo è legittima anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all’art. 21 d.lgs. 46/1999, perché il credito ha natura pubblicistica ed è volto a reintegrare risorse pubbliche del Fondo. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale sulla prova dei pagamenti fosse solo un obiter dictum, essendo la decisione di merito fondata in via assorbente sul difetto di titolo esecutivo; pertanto, quella censura non era scrutinabile in cassazione. La questione dell’effettiva sussistenza dei crediti iscritti a ruolo dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, c.p.c.
norma posta a base dell’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata
art. 617 c.p.c.
richiamato insieme all’opposizione all’esecuzione per contestare anche gli atti esecutivi
art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999
la Corte esclude che osti, nella fattispecie, all’iscrizione a ruolo del credito del Fondo di garanzia, perché il credito è assistito da una disciplina speciale che consente la riscossione esattoriale anche senza titolo esecutivo
art. 8-bis d.l. n. 3 del 2015, conv. in L. n. 33 del 2015
riconosciuto come norma di interpretazione autentica, che qualifica come credito privilegiato il diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzia
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998
fonte del privilegio per i crediti derivanti da interventi di sostegno pubblico alle imprese, applicabile anche ai crediti del gestore del Fondo di garanzia dopo l’escussione della garanzia
art. 474 c.p.c.
richiamato per distinguere il diritto di procedere ad esecuzione forzata dalla sussistenza sostanziale del credito
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all’esecuzione, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e la contestazione dell’esistenza sostanziale del credito sono domande distinte e autonome: se il debitore deduce solo il difetto di titolo esecutivo, il giudice non deve pronunciarsi sul credito sottostante.
- Quando la legge attribuisce natura pubblicistica a un credito sorto da interventi di sostegno pubblico alle imprese, la riscossione a mezzo ruolo può essere ammessa anche in assenza di un titolo esecutivo ordinario, se la disciplina speciale deroga espressamente o implicitamente alla regola generale.
- Il credito del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, dopo l’escussione della garanzia e la surroga, è funzionalmente orientato al reintegro di risorse pubbliche e non va trattato come un ordinario credito di diritto privato ai fini della riscossione esattoriale.
- Se la decisione di merito si fonda in modo assorbente sull’inesistenza del titolo esecutivo, eventuali ulteriori precisazioni sulla prova del credito, non seguite da autonoma statuizione nel dispositivo o nella motivazione decisiva, restano obiter dictum e non sono autonomamente impugnabili.
- L’accertamento della validità del titolo esecutivo e l’accertamento della sussistenza del credito non coincidono: la mancanza del primo non esclude di per sé l’esistenza del secondo, che può richiedere autonoma valutazione solo se effettivamente devoluto al giudice.
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