Ordinanza n. 1081/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta ostensione di documenti richiesti con istanza di accesso del 20 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso a documenti richiesti all'amministrazione. La resistente ha sostenuto, con memoria depositata tardivamente rispetto alla camera di consiglio, che tutti i documenti disponibili sarebbero stati ostesi. La parte ricorrente ha però rappresentato in udienza che alcuni documenti, tra cui la nota prot. 61561/2025, pur figurando tra quelli oggetto dell'accesso teoricamente accolto, non sarebbero ancora stati consegnati. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle parti indicazioni puntuali sui documenti effettivamente non ostesi e sulle ragioni della mancata consegna, nel rispetto del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio sull'istanza di accesso. Ha ordinato alla difesa della parte ricorrente di depositare entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento una nota individuando puntualmente i documenti, già richiesti con l'istanza del 20 gennaio 2026, che non sarebbero stati consegnati. Ha ordinato all'amministrazione di prendere posizione, con nota da depositare nei cinque giorni successivi, sui documenti specificamente indicati dalla ricorrente. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La controversia è trattata con il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi; il giudice dispone ulteriori adempimenti istruttori e rinvia la definizione del giudizio per verificare quali documenti siano stati effettivamente ostesi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego o la mancata ostensione di documenti, quando le parti forniscono ricostruzioni divergenti circa l'avvenuta consegna degli atti, il giudice può ordinare alla parte istante di individuare puntualmente i documenti ancora mancanti e all'amministrazione di prendere specifica posizione su ciascuno di essi, prima di definire la controversia.
- Il rispetto del contraddittorio richiede che, nel giudizio di accesso, le allegazioni generiche sulla completa ostensione siano confrontate con l'indicazione specifica dei documenti che l'istante assume non essere stati consegnati.
- La fissazione di una nuova camera di consiglio e l'ordine di deposito di memorie integrative costituiscono misure istruttorie interlocutorie quando il giudice non dispone ancora degli elementi necessari per stabilire se l'accesso sia stato integralmente soddisfatto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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