Sentenza n. 7369/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7619/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 7619/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7619/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo il pagamento del Bonus Carta del Docente dovuto in attuazione della pronuncia. Nel corso del giudizio ha comunicato che il credito era stato soddisfatto mediante accredito sul Portale Bonus Carta del Docente nel dicembre 2025, dopo l'instaurazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento del Bonus da parte del Ministero ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non residua alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento poiché il soddisfacimento del credito è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione successivamente al ricorso; per la parte restante, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, tale da eliminare ogni utilità residua della pronuncia di merito.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è volto a ottenere l'esecuzione del giudicato; una volta intervenuto il pagamento dovuto, viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva interviene dopo l'instaurazione del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il ricorso deve essere considerato fondato, ai fini delle spese, se l'Amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del giudizio e, in assenza dell'adempimento, la domanda sarebbe stata accolta.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce una regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, eventualmente combinata con una compensazione parziale quando l'Amministrazione abbia eseguito il giudicato dopo l'avvio del processo.
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