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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - FINANZA LOCALE - Ricorso contro cartelle di pagamento e avviso di intimazione - Prescrizione - Respinto - Appello per nullità della sentenza - Respinto. Ricorso contro cartelle di pagamento e avviso di intimazione per prescrizione. Respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso e l’appello sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto che il modello di avviso di intimazione redatto ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 contenesse tutti gli elementi minimi richiesti dalla legge e che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisse un atto idoneo a interrompere la prescrizione. La sentenza impugnata non è stata quindi dichiarata nulla per difetto di motivazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato le cartelle di pagamento e l’avviso di intimazione sostenendo l’intervenuta prescrizione dei crediti. In appello ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per inesistenza o carenza della motivazione, contestando anche la validità dell’avviso di intimazione.

Norme richiamate

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    L’avviso di intimazione deve contenere gli elementi minimi previsti dalla legge; nel caso esaminato il modello utilizzato è stato ritenuto conforme e sufficientemente completo.

  • Norme sulla prescrizione e sull’interruzione della prescrizione

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata considerata un atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del credito.

Massime di principio

  • La prescrizione di un credito tributario non può essere valutata considerando soltanto il decorso del tempo: occorre verificare se l’amministrazione o l’agente della riscossione abbia compiuto atti validi e tempestivi di interruzione.
  • Una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può assumere rilevanza ai fini dell’interruzione della prescrizione, se validamente notificata e riferibile al credito oggetto della riscossione.
  • Un avviso di intimazione non è nullo per mere irregolarità formali quando contiene gli elementi essenziali previsti dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e consente al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • La nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ricorre solo quando la motivazione è sostanzialmente inesistente o incomprensibile; una motivazione sintetica, ma intelligibile e idonea a spiegare la decisione, normalmente non è sufficiente per ottenere l’annullamento.
  • Per contestare efficacemente cartelle e intimazioni è necessario esaminare le date di notifica, il tipo di credito, gli eventuali atti interruttivi e il contenuto concreto degli atti notificati.

Testo integrale

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