Sentenza del 17/04/2019 n. 2418 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Immobile inagibile - Assoggettamento - Riduzione al 50% - Sussistenza - Presupposti - Retroattività - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riduzione ICI del 50% può essere riconosciuta soltanto per il periodo dell'anno nel quale risultano accertate sia l'inagibilità o l'inabitabilità sia la mancata utilizzazione dell'immobile. Non è ammessa l'applicazione retroattiva della riduzione per periodi anteriori all'accertamento comunale o alla presentazione della documentazione necessaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a ICI di un immobile dichiarato inagibile o inabitabile e, in particolare, la possibilità di applicare la riduzione del 50% prevista dall'art. 8 del d.l. n. 504/1992 anche per periodi anteriori all'accertamento formale dell'inagibilità. La riduzione presuppone che il fabbricato sia effettivamente non utilizzato e che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale, su richiesta e con documentazione idonea a carico del proprietario.
Norme richiamate
Art. 8 del d.l. n. 504/1992
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
La norma subordina la riduzione alla contemporanea presenza dell'inagibilità o inabitabilità, della mancata utilizzazione effettiva e dell'accertamento secondo le modalità previste. La riduzione opera solo per il periodo riconosciuto e non può essere estesa retroattivamente.
Massime di principio
- La riduzione d'imposta per un immobile inagibile non deriva automaticamente dalla sola condizione materiale dell'edificio: occorre l'accertamento dell'ufficio tecnico comunale o la documentazione idonea prevista dalla legge.
- Il proprietario deve dimostrare sia l'inagibilità o l'inabitabilità sia il mancato utilizzo effettivo dell'immobile.
- Le agevolazioni fiscali collegate a una condizione accertata decorrono, di regola, dal periodo in cui tale condizione è stata formalmente riconosciuta e non possono essere applicate retroattivamente.
- In una situazione analoga è opportuno presentare tempestivamente la richiesta al Comune e conservare la perizia e ogni documentazione probatoria, poiché l'onere della prova grava sul contribuente.
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