Sentenza n. 746/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 333/2024, pubblicata il 14/11/2024, pronunciata sul ricorso RG n. 124/2024 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 333/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa; l'Ufficio Scolastico Provinciale non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che il commissario sarà investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato integra inottemperanza quando l'Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente e non abbia allegato o dimostrato ragioni ostative alla spettanza e all'azionabilità della pretesa esecutiva.
- In presenza di inottemperanza, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato, facendo salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'investitura all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione quando, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento non sia controverso e il ricorso si sia reso necessario per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
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