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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22324/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti erano stati assunti negli anni '80 dalla provincia con contratti di diritto privato nella formazione professionale; nel 2003, per effetto di convenzione, il servizio era stato trasferito a una società concessionaria con passaggio dei dipendenti e clausola che prevedeva la prosecuzione del rapporto con la provincia in caso di cessazione della concessione. Dopo il fallimento della società e la revoca della concessione, i lavoratori chiedevano l'accertamento del diritto a proseguire il rapporto o a essere riassunti dalla provincia. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo nulla la clausola di riassunzione perché incompatibile con l'obbligo di accesso alla P.A. mediante concorso. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 1362 c.c., 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata come condizione risolutiva che faceva riespandere il rapporto originario con la provincia alla cessazione della concessione; 2) violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, perché tali norme sarebbero state applicate a una fattispecie diversa da una nuova assunzione e relativa a rapporti di diritto privato già esistenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato che i rapporti derivavano da regolari assunzioni di diritto privato effettuate secondo la disciplina regionale della formazione professionale e il CCNL applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la controversia non potesse essere risolta sulla base della sola clausola convenzionale invocata, perché la pubblica amministrazione non può regolare liberamente, con un mero obbligo civilistico, il ritrasferimento dei rapporti di lavoro in occasione della cessazione della concessione. Per ottenere la riassunzione o la prosecuzione del rapporto sarebbe stato necessario che ricorressero le specifiche fattispecie legali di trasferimento o retrocessione del personale o dell'attività, segnatamente quelle riconducibili all'art. 31 d.lgs. 165/2001, in ipotesi inversa, o all'art. 2112 c.c., ma i motivi di ricorso non erano impostati su tali presupposti fattuali e giuridici. Ha inoltre osservato che, anche a voler seguire l'interpretazione proposta dai ricorrenti, la clausola sarebbe comunque nulla e non idonea a fondare il ritrasferimento del personale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della clausola convenzionale; la Corte osserva che la censura si risolve in una diversa lettura di merito non censurabile, e comunque la clausola non può produrre effetti contrari al sistema imperativo che disciplina il ritrasferimento dei rapporti di lavoro verso la P.A.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Invocati per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di prova; la Corte esclude che la decisione di merito abbia pronunciato su domanda diversa e ritiene che la questione sia stata correttamente qualificata giuridicamente.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001

    La Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie, perché riguardano l'accesso e la disciplina dell'assunzione nel pubblico impiego e non la sola pretesa di ritrasferimento di rapporti già esistenti in base a clausola negoziale.

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Richiamato come norma relativa al passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni; ritenuta non pertinente perché nella vicenda era coinvolto un soggetto privato.

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    Richiamato come disciplina del trasferimento di attività tra ente pubblico e soggetto anche privato; la Corte afferma che, se mai, potrebbe rilevare nel caso di retrocessione/internalizzazione, ma tale fattispecie non era posta a fondamento dei motivi.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato quale possibile disciplina del trasferimento d'azienda o di ramo; la Corte afferma che anche questa norma potrebbe giustificare il passaggio dei rapporti solo al ricorrere dei relativi presupposti legali, non desumibili dal ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Evocato in tema di concorso pubblico; la Corte rileva che il problema decisivo non è la concorsualità in sé, ma l'impossibilità per la P.A. di disporre liberamente del ritrasferimento dei rapporti di lavoro fuori dalle ipotesi di legge.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato incidentalmente per osservare che una condizione risolutiva comporterebbe effetti retroattivi, incompatibili con la lettura della clausola proposta dai ricorrenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del giudizio, senza specificazione ulteriore nel testo fornito.

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione non può, mediante una clausola contrattuale inserita in una convenzione di concessione, impegnarsi validamente a far proseguire o riassumere rapporti di lavoro già ceduti al concessionario, se manca una fattispecie legale che giustifichi il ritrasferimento dei rapporti.
  • Il ritrasferimento del personale verso l'ente pubblico, a seguito di cessazione della concessione o internalizzazione del servizio, richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge; in particolare, occorre verificare se sia configurabile un trasferimento di attività ex art. 31 d.lgs. 165/2001 o un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., non essendo sufficiente una previsione negoziale autonoma.
  • Quando una clausola viene interpretata in modo coerente dal giudice di merito e la censura di legittimità si limita a prospettarne una lettura alternativa, il motivo tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.
  • L'eventuale preesistenza di rapporti di lavoro di diritto privato non basta, da sola, a fondare il diritto al rientro presso la pubblica amministrazione dopo il passaggio del servizio a un soggetto terzo, se non si dimostra la ricorrenza della specifica disciplina legale del trasferimento o della retrocessione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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