Cassazione Penale, Sentenza n. 38798/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sabau aveva proposto un'istanza di ricusazione contro un giudice del tribunale del riesame (in seguito al rinvio disposto dalla Cassazione). La Corte di appello dichiarò l'istanza inammissibile "de plano" come manifestamente infondata ritenendola reiterativa di una precedente richiesta. In cassazione il ricorrente deduceva (1) violazione dell'art. 41 c.p.p. perché non era stata fissata udienza camerale e l'istanza era stata decisa senza contraddittorio nonostante motivi diversi rispetto alla prima ricusazione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione non determina di per sé incompatibilità dei magistrati che hanno adottato la precedente ordinanza cautelare, salvo che il provvedimento cassato abbia la veste di sentenza (art. 623 c.p.p.). Ha ritenuto che la seconda istanza di ricusazione non apportasse elementi nuovi rilevanti rispetto alla prima e che le questioni riguardassero atti della fase cautelare che non incidono sull'imparzialità nel giudizio di merito. Ha inoltre affermato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale già valutata come manifestamente infondata dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 41 c.p.p.
Consente la dichiarazione di inammissibilità "de plano" per assenza dei presupposti formali o per manifesta infondatezza della causa di ricusazione; giustifica la decisione senza udienza quando la richiesta è palesemente infondata.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Fondamento delle censure di legge e del vizio di motivazione dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.
art. 623 c.p.p.
Stabilisce la regola di assegnazione ad un giudice diverso in caso di annullamento: l'obbligo sussiste quando il provvedimento cassato ha veste di sentenza; la Corte ha interpretato tale norma nel senso di non imporre diversità quando si tratta di provvedimenti cautelari/incidentali.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e al pagamento di una somma in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata con la condanna a 3.000 euro.
art. 34, comma 1 c.p.p. e artt. 3, 24, 111, 117 Cost.
Riferiti nella decisione in relazione ad una precedente questione di legittimità costituzionale sollevata contro la mancata incompatibilità del giudice; la Corte ha ritenuto questa linea di attacco manifestamente infondata rispetto ai principi costituzionali citati.
Sentenza Corte Cost. n. 91/2023
Richiamata come supporto dell'orientamento secondo cui le questioni di incompatibilità sollevate rispetto a provvedimenti cautelari (anche reali) sono infondate quando non investono il giudizio di merito; conferma il carattere manifestamente infondato della questione costituzionale sollevata.
Massime di principio
- Un'istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile "de plano" se è manifestamente infondata: il giudice non è obbligato a fissare un'udienza camerale in tali casi.
- Le decisioni adottate nella fase cautelare (misure personali o reali, provvedimenti incidentali) non determinano di per sé l'incompatibilità del giudice rispetto ad altri atti della stessa fase; l'incompatibilità rileva soprattutto quando il giudice è chiamato a decidere sul merito della responsabilità.
- L'obbligo di assegnazione a giudice diverso dopo annullamento da parte della Cassazione (art. 623 c.p.p.) opera principalmente quando il provvedimento cassato ha veste di sentenza; per le ordinanze cautelari la giurisprudenza ammette la possibilità di continuità del collegio.
- Una nuova istanza di ricusazione deve apportare elementi nuovi e specifici rispetto a quelle precedenti; se è sostanzialmente reiterativa può essere dichiarata manifestamente infondata.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere fondate e non già reiterazioni di profili già esaminati e respinti: questioni manifestamente infondate possono portare a rifiuto immediato e a sanzioni.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui spese e ammenda, che possono essere quantificate dal giudice in base alla gravità della richiesta infondata.
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