Cassazione Penale, Ordinanza n. 11096/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate, con un unico atto e tramite il medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato in concorso con una terza persona. I motivi dedotti erano: a) erronea applicazione dell'art. 56 c.p., quindi contestazione del corretto inquadramento giuridico della condotta sotto il profilo del tentativo; b) erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, c.p., quindi contestazione della valutazione della particolare tenuità del danno o del profitto e del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, senza un effettivo confronto critico con tali ragioni, e che le doglianze risultavano generiche. Ha inoltre osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica, evenienza qui non ravvisata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dai ricorrenti per censurare l'inquadramento della fattispecie sotto il profilo del tentativo, ma la censura è stata ritenuta generica e già disattesa in appello.
art. 62, n. 4, c.p.
Invocato per contestare la valutazione della particolare tenuità del danno o del profitto; la Corte non ha ravvisato vizi logici o arbitrio nella motivazione di merito.
art. 133, n. 2, c.p.
Richiamato per contestare la commisurazione della pena; la Corte ha ribadito che il trattamento sanzionatorio è discrezionale e incensurabile se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Le censure formulate in modo generico, senza specificare i profili di erroneità della motivazione o della ricostruzione giuridica, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- La deduzione dell'erronea applicazione di norme sulla configurazione del tentativo o sulla particolare tenuità del danno non è sufficiente, di per sé, se non è accompagnata da un concreto confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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