Cassazione Civile, Ordinanza n. 21685/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui il concessionario della riscossione richiedeva alla società, per gli anni d’imposta 2010-2012, complessivamente euro 25.570,04 per infedele e omessa denuncia e per il conseguente omesso versamento della TARSU. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo tardivo il ricorso originario: secondo il giudice di merito, la procura al difensore era stata rilasciata il 16 dicembre 2016, dunque in data anteriore rispetto al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, notificato il 27 febbraio/2 marzo 2017; la contribuente sosteneva invece che la notifica fosse avvenuta il 29 dicembre 2016 e produceva busta, estratto del sito Poste Italiane e, in cassazione, certificazione postale attestante la consegna. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di tardività nonostante la documentazione prodotta; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la causa di inammissibilità sarebbe stata rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio; con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, lamentando il mancato apprezzamento della prova documentale e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha rigettati. Ha ritenuto che il giudice regionale avesse fondato la decisione su un accertamento fattuale logicamente coerente, costituito dal dato oggettivo del rilascio della procura alla lite in data 16 dicembre 2016, incompatibile con la tesi della tempestività dell’impugnazione. Ha inoltre escluso che l’estratto del sito Poste Italiane integrasse una vera attestazione dell’esito della spedizione, ritenendolo al più un elemento indiziario; ha poi considerato nuova e quindi inammissibile in cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la certificazione postale prodotta solo in sede di legittimità, poiché diversa e non meramente confermativa dei documenti già prodotti nei gradi di merito. La doglianza ex art. 101, comma 2, c.p.c. è stata reputata infondata perché la tardività era già stata decisa in primo grado ed era oggetto di appello. Infine, la censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente, trattandosi di valutazione delle prove e non di utilizzazione di prove inesistenti; anche il richiamo ai poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. 546/1992 è stato disatteso, poiché tali poteri non possono supplire alle carenze probatorie della parte e, nel caso concreto, non era stata neppure allegata un’impossibilità o particolare difficoltà di prova. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Il termine per impugnare l’atto tributario va verificato alla luce degli elementi documentali idonei a dimostrare la data di notifica; la censura sulla tardività è infondata se il giudice di merito fonda l’accertamento su un dato fattuale oggettivo ritenuto dirimente.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La violazione del contraddittorio non ricorre quando la questione di inammissibilità o tardività sia già stata decisa in primo grado ed abbia formato oggetto di appello.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o informazioni non riconducibili alla fonte probatoria; non è invece denunciabile come violazione dell’art. 115 la mera valutazione comparativa e la diversa forza persuasiva attribuita alle prove offerte dalle parti.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
I poteri istruttori officiosi del giudice tributario sono eccezionali e non possono essere utilizzati per colmare le carenze probatorie della parte; presuppongono una situazione di oggettiva incertezza o l’allegazione di una impossibilità o estrema difficoltà di prova.
art. 372 c.p.c.
In cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi di giudizio; è consentita solo la mera riproduzione di un documento già acquisito, non la produzione di un atto diverso e autonomo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, in caso di rigetto del ricorso, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla tardività dell’impugnazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia espresso un accertamento fattuale logicamente coerente e fondato su elementi oggettivi.
- Le risultanze tratte da un sito internet del gestore postale, relative all’esito della spedizione di una raccomandata, non equivalgono di per sé a una certificazione piena della data di consegna e possono avere solo valore indiziario.
- In cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi per dimostrare fatti non provati nei gradi di merito; è ammessa soltanto la produzione di un documento già presente, in forma sostanzialmente identica, nei precedenti giudizi.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su dati non riconducibili al materiale probatorio acquisito, non quando seleziona e valorizza una prova rispetto a un’altra.
- I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno natura eccezionale e non sostituiscono l’onere probatorio della parte, potendo essere attivati solo in presenza di concreta impossibilità o estrema difficoltà di dimostrare il fatto rilevante.
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