Sentenza n. 1475/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO n. 5169/2023 pubbl. il 19/05/2023 - RG n. 21571/2022 - GdL Dott.ssa Giovene di Girasole ORA DIVENUTA DEFINITIVA, con la quale l'Amministrazione veniva condannata al pagamento nei confronti della Sig.ra Rosa Destito come da seguente dispositivo: "definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ciascuno ha lavorato ([…] Destito: 2021/2022 […] e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma complessiva di € 1.174,96 a favore di Rosa Destito […] oltre interessi legali come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 5169/2023, relativa al pagamento di euro 1.174,96 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 5169/2023, che aveva dichiarato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per l'anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.174,96, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, ritenendo provato l'inadempimento allegato dalla ricorrente in assenza di chiarimenti dell'Amministrazione. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendosi assicurare la concreta attribuzione della somma spettante. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
La disposizione costituisce il titolo sostanziale in base al quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti; tale diritto, una volta coperto dal giudicato, non è più sindacabile nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La norma, pur non espressamente richiamata nel testo, costituisce il riferimento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l'inadempimento di un'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di esecuzione può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al diritto riconosciuto dal giudicato senza rimetterne in discussione i presupposti sostanziali, che non sono più sindacabili nel giudizio esecutivo.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso su richiesta del ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine.
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