Cassazione Civile, Sentenza n. 35025/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento emessi dal Comune per omessa comunicazione dell'uso di striscioni pubblicitari all'interno dello stadio della società e conseguente omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità per gli anni 2006 e 2007; contestazione anche delle sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione annuale e richiesta di esclusione dall'imposta per capienza inferiore a 3000 posti e per gestione da parte di società sportiva dilettantistica
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 perché la società ha definito la lite con adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e ha effettuato il pagamento delle prime rate. Per l'istanza di merito la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato il rigetto fondato sulla capienza accertata dello stadio (circa 3.679 posti) e sulla mancata prova dell'iscrizione CONI; inoltre aveva ritenuto non applicabile la continuazione delle sanzioni per le omissioni dichiarative. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 119/2018, art. 6
La procedura di definizione agevolata consente al contribuente di estinguere la lite mediante adesione e pagamento; l'adesione e il pagamento fanno venire meno la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Prevede l'estinzione del giudizio quando sia cessata la materia del contendere, applicata dalla Corte dopo la definizione agevolata.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito dalla L. n. 176/2020)
Consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale e decisione in modalità da remoto quando le parti non richiedono discussione, disciplina seguita per la trattazione del ricorso.
Normativa e criteri applicativi in materia di imposta sulla pubblicità e agevolazioni per societa' sportive dilettantistiche (giurisprudenza di merito richiamata)
Dalla motivazione di merito emerge che per ottenere l'esenzione deve essere dimostrata l'effettiva natura di societa' sportiva dilettantistica tramite l'iscrizione al CONI; la soglia di capienza (3000 posti) rileva ai fini dell'esenzione e, se la capienza accertata supera tale soglia, l'imposta è dovuta. Le omissioni dichiarative annuali determinano sanzioni applicabili per ciascun anno e non risultano automaticamente considerate come unico fatto continuato.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata in tema di definizione agevolata e spese
Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198
La prassi giurisprudenziale considera compatibile con la finalità della definizione agevolata la pronuncia che estingue il giudizio e compensa le spese tra le parti, per incentivare la definizione delle liti fiscali.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, se attuata e pagata, estingue la lite fiscale e il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
- Per ottenere esenzioni o trattamenti agevolati legati alla qualifica di societa' sportiva dilettantistica è necessario documentare l'iscrizione al CONI o altra prova equivalente; l'assenza di tale prova rende difficilmente opponibile l'accertamento.
- La soglia di capienza degli impianti (es. 3000 posti) è determinante per l'applicabilità di talune esenzioni in materia di imposta sulla pubblicità: la capienza effettiva accertata dal Comune prevale sulle dichiarazioni del soggetto passivo.
- Le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione annuale sono, di regola, applicabili per ciascun anno in cui la violazione si verifica; l'eventuale riconoscimento della continuazione richiede elementi che dimostrino l'unicità e la continuità del fatto.
- In presenza di definizione agevolata che estingue la controversia, la prassi della Cassazione tende a compensare le spese di lite tra le parti, coerentemente con la ratio di incentivare la definizione delle liti fiscali.
- Le decisioni possono essere assunte in camera di consiglio e in modalità da remoto se le parti non richiedono discussione orale, ai sensi della disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 137/2020.
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