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Sentenza

Sentenza n. 1601/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 649/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 265/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.531,01, a titolo di RPD.

Giustizia amministrativa202600738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.531,01 a titolo di retribuzione professionale docente mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Ivrea, notificata al Ministero il 14 novembre 2024 e rimasta ineseguita. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la conformità della copia della sentenza all'originale, la regolare notificazione al domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Sono state escluse dalla domanda le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non aveva legittimazione a chiedere l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale protrazione dell'inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico ad altro dirigente, funzionario o soggetto idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale e a prescindere dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative al riconoscimento della retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile notificata è stata ritenuta validamente attestata conforme all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., incidendo sulla disciplina della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia validamente attestato conforme, regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • L'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, che impone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione, si applica anche al giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare commissario ad acta anche un soggetto appartenente alla stessa amministrazione inadempiente e conferirgli un'ampia facoltà di delega, senza limitarne l'operato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio o ai rapporti gerarchici interni, purché il delegato sia professionalmente idoneo.
  • Il commissario ad acta può individuare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa utilizzabili per dare esecuzione al giudicato e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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