Ordinanza n. 78/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Civile prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi il giorno 26 gennaio 2026 presso il Centro Intelligence Interforze di Roma per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio, con inquadramento nell’Area Assistenti e profilo professionale di “Assistente tecnico per i sistemi informativi - cod. FT46”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il decreto del Direttore Generale per il Personale Civile del 4 dicembre 2025, la proposta dello Stato Maggiore della Marina e i verbali della Commissione sui transiti menzionati nel provvedimento impugnato, nonché della circolare del Ministero della Difesa del 25 luglio 2023, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha illegittimamente modificato i criteri di assegnazione della sede di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio presso il Centro Intelligence Interforze di Roma, con contestazione dei criteri di assegnazione della sede
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato invitato a presentarsi a Roma per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio nell’Area Assistenti, con profilo di assistente tecnico per i sistemi informativi. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi il decreto direttoriale, la proposta dello Stato Maggiore della Marina, i verbali della Commissione sui transiti e una circolare ministeriale, nella parte relativa ai criteri di assegnazione della sede. Il ricorrente aveva rappresentato esigenze personali, economiche, familiari e sanitarie, sostenendo l’illegittimità dell’assegnazione della sede di Roma. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, deducendo di avere valutato tali esigenze e di avere verificato la possibilità di impiego presso gli Enti della Marina Militare in Puglia e, successivamente, sull’intero territorio nazionale, senza reperire posizioni organiche libere nell’ultima Regione di servizio né disponibilità presso altre articolazioni, salvo quella dello Stato Maggiore della Difesa.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto infondate le censure e ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha considerato legittima la condotta dell’Amministrazione, poiché il Ministero aveva bilanciato le esigenze organizzative con quelle personali, economiche, familiari e sanitarie del ricorrente. In particolare, risultava verificata dapprima la possibilità di impiego presso gli Enti della Marina Militare della Puglia, con esito negativo per indisponibilità di posizioni organiche vacanti nell’ultima Regione di servizio, e poi la possibilità di impiego su tutto il territorio nazionale, dalla quale era emersa una disponibilità soltanto presso lo Stato Maggiore della Difesa. È stata quindi ritenuta legittima l’assegnazione presso il Centro Intelligence Interforze di Roma. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta in quanto le censure sono apparse infondate nella sommaria delibazione cautelare.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per il precedente decreto cautelare presidenziale, con cui era stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, le censure avverso l’atto amministrativo appaiano infondate.
- Nell’assegnazione della sede di servizio di un dipendente militare transitato nei ruoli civili, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze organizzative con le esigenze personali, economiche, familiari e sanitarie rappresentate dall’interessato.
- È legittima l’assegnazione a una sede situata fuori dall’ultima Regione di servizio quando l’Amministrazione abbia verificato, senza esito, la disponibilità di posizioni organiche nella Regione di provenienza e abbia successivamente effettuato una ricerca sull’intero territorio nazionale, individuando una posizione vacante in altra sede.
- La compensazione delle spese può essere disposta per la fase cautelare anche in caso di rigetto della domanda di sospensione.
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